T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 654

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. M.A., coltivatore diretto titolare di azienda agricola nel Comune di Savigliano, con il presente ricorso impugnò il provvedimento della Direzione provinciale delle Entrate di Cuneo, con il quale era stata respinta la sua domanda di sospensione della riscossione tributaria relativa alla pretesa iscritta a ruolo con cartella esattoriale n. 6032617 per l’importo complessivo di 181.497.516 di vecchie lire.

Premesso che il Nucleo di Polizia Tributaria aveva contestato al ricorrente "la partecipazione a truffa in danno della CEE al fine di ottenere l’illecita erogazione di contributi per il sostegno della produzione della soia", dedusse l’illegittimità dell’atto di diniego per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, legati tanto a vizi procedimentali quanto, nel merito, all’infondatezza della pretesa fiscale.

Costituitasi l’Amministrazione finanziaria, cui in corso di causa è poi succeduta l’Agenzia delle Entrate, nella camera di consiglio del 10.7.1996, con ordinanza n. 1852/1996, la domanda cautelare venne respinta sul rilievo che la Commissione tributaria provinciale si era già pronunciata sulla medesima questione, sempre in sede cautelare.

A distanza di anni, in vista della discussione nel merito, l’Agenzia delle Entrate con memoria del 23.12.2010 ha eccepito il difetto di giurisdizione, documentando il fatto che sul medesimo atto qui impugnato si sono già pronunciati i giudici tributari in primo ed in secondo grado; mentre la difesa ricorrente, comparendo all’udienza pubblica del 26.1.2011, in occasione della quale la causa è passata in decisione, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Ciò posto, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso, a fronte della inequivoca dichiarazione in tal senso del ricorrente ed in considerazione del fatto che il Giudice tributario si è già pronunciato sulla medesima questione, in primo ed in secondo grado, accogliendo il ricorso di M.A. contro la cartella esattoriale n. 6032617, annullata unitamente all’avviso di accertamento; sicché non residua più alcun interesse all’accoglimento anche della presente impugnazione avverso il diniego di sospensione di una cartella non più efficace.

Il che dimostra, per altro verso, come anche l’eccezione relativa alla giurisdizione sia fondata, sul rilievo che, come ricordato dall’Avvocatura dello Stato nella memoria difensiva, sulla scorta di Cass. SS.UU. n. 11082/2007 si è andato consolidando l’orientamento per il quale, in tema di contenzioso tributario, si configura oramai una giurisdizione a carattere generale, integrata dalle Commissione provinciali e regionali: detta giurisdizione si radica in base alla materia, indipendentemente dalla specie dell’atto impugnato, il che comporta la devoluzione alle commissioni tributarie anche delle controversie relative agli atti di esercizio dell’autotutela tributaria, non assumendo alcun rilievo la natura discrezionale di tali provvedimenti. Su questa linea interpretativa si è poi assestata anche la giurisprudenza amministrativa di gran lunga prevalente (Cons. St., IV, n. 4714/2008; TAR Piemonte, I, n. 2566/2008; TAR Sicilia Palermo, I, n. 10594/2008).

Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite, nel peculiare caso di specie.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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