Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10116 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsore di fiducia del ricorrente A.A..
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari, con sentenza emessa il 09/07/010, dichiarava A.A. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 e lo condannava alla pena di Euro 3.500,00 di multa; pena sospesa.

L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente, sostanzialmente, esponeva che il decreto di condanna non era stato ritualmente notificato all’interessato, con conseguente nullità del giudizio di opposizione, proposta dal difensore di ufficio, senza apposita delega.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

In data 12/06/09 veniva emesso dal Gip del Tribunale di Barcellona P.G. decreto penale di condanna alla pena di Euro 700,00 di ammenda nei confronti di A.A., imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95.

In data 03/07/09 veniva proposta, dal difensore di ufficio dell’ A., opposizione al decreto penale, con conseguente celebrazione del giudizio immediato davanti al Tribunale di Barcellona P.G., sezione distaccata di Lipari.

Il Tribunale, con sentenza emessa il 09/02/010, condannava A. A. alla pena di Euro 3.500,00 di multa, con sospensione della stessa.

L’ A. proponeva l’attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, si rileva che le censure dedotte nel ricorso – circoscritte alla sola eccezione processuale di nullità della notifica del decreto penale di condanna nei confronti dell’interessato – sono generiche e palesemente infondate.

Invero il ricorrente, dopo aver eccepito la nullità della notifica del decreto penale di condanna, lamenta nella sostanza di non essere stato posto nelle condizioni di poter effettuare le scelte difensive più opportune, posto che l’opposizione al decreto penale era stata proposta dal solo difensore di ufficio, senza che l’interessato ne avesse conoscenza.

Trattasi di eccezione generica perchè non viene precisato in concreto quale fosse la richiesta processuale alla quale il ricorrente avrebbe fatto ricorso in alternativa all’opposizione al decreto penale.

Trattasi, comunque, di eccezione tardiva.

Al riguardo si osserva che in data 17/11/09 è stato notificato ad A.A. il decreto di giudizio immediato, conseguente all’opposizione al decreto penale di condanna proposta dal difensore di ufficio dell’ A. medesimo, giudizio fissato per l’udienza del 09/02/010.

Orbene il ricorrente A.A. nel termine di gg. trenta a decorrere dal 18/11/09 – essendo venuto a conoscenza sia del decreto penale di condanna del 12/06/09, sia del conseguente giudizio immediato – ben poteva chiedere di essere rimesso in termine, ex art. 175 c.p.p., per esercitare ex novo il diritto di difesa in ordine al decreto penale di condanna, seguendo la strategia difensiva che riteneva più opportuno.

A.A., invece, soltanto con memoria difensiva depositata nell’udienza dibattimentale del 09/02/010 – ossia ampiamente oltre il termine di gg. 30 ex art. 175 c.p.p. – chiedeva la restituzione nel termine; richiesta, peraltro, respinta dal Tribunale.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da A. A. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1000,00.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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