T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 653

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Somma Lombardo ha indetto una procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di pulizia di vari edifici comunali per l’anno 2008, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base d’asta di Euro 100.000,00.

Nella seduta dell’11.12.2007 la Commissione ha escluso P. S.r.l., sul rilievo che il costo del lavoro indicato nell’offerta economica fosse inferiore a quello fissato dal CCNL di categoria ed al Decreto del Ministero del Lavoro, entrambi richiamati nella lettera di invito, ed ha aggiudicato la gara in via provvisoria alla M.S. s.p.a.

Avverso la propria esclusione e l’aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata ha presentato ricorso la società P. deducendo tre articolati motivi di censura con i quali, in sintesi, contesta la violazione dell’art. 46 del D.lgs. 163/2006 in combinato disposto con l’art. 6 della L. 241/1990, la disparità di trattamento, la violazione del favor partecipationis e, nel merito, la piena congruità dell’offerta presentata.

Ha resistito al ricorso il Comune di Somma Lombardo eccependone, preliminarmente, l’inammissibilità per carenza di interesse e per mancata impugnazione della lex specialis e dell’aggiudicazione e, nel merito, l’infondatezza.

Rinviato al merito su accordo delle parti l’esame dell’istanza cautelare, all’udienza pubblica del 26.1.2011 la difesa ricorrente ha dichiarato, a verbale, di non avere più interesse alla decisione e di rinunciare al ricorso.

Ciò posto, al cospetto della rinuncia al ricorso dichiarata a verbale all’odierna udienza, benché priva dei requisiti formali, non resta al Collegio che dare atto che il ricorrente non ha più interesse al ricorso.

A norma dell’art. 84, comma 4, del Codice del processo amministrativo, infatti, il giudice può desumere dall’intervento di atti o fatti univoci dopo la proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Per giurisprudenza pacifica, inoltre, l’interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere sino al momento del passaggio in decisione della controversia, e che il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione del suo interesse ad agire (cfr., per tutte, Cons. Stato, IV, 8 giugno 2007, n. 3040).

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.

Si ravvisano giustificati motivi, in ragione della decisione in rito, per compensare per metà le spese di lite, condannando la ricorrente a rifondere al Comune la restante parte, nella misura liquidata con il dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse:

compensa per metà le spese di lite, condannando P. S.r.l. a rifondere al Comune di Somma Lombardo la restante parte liquidata in misura complessivamente pari ad Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al 12,5% per spese forfetariamente calcolate, ad Iva e Cpa come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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