Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10114 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa l’11/03/010, confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, in data 06/02/07, appellata da L.A. e T. R., imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, 64 e 71; art. 349 c.p. (come contestati in atti) e condannati alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 900,00 di multa; pena sospesa e non menzione.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione alla prescrizione delle contravvenzioni, maturata in epoca precedente alla decisione di 2 grado.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

L.A. e T.R., all’esito dei giudizi di 1 e 2 grado (sent. Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria in data 06/02/07; sent. Corte di Appello di Napoli, in data 11/03/010) sono stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), artt. 64 e 71; art. 349 c.p. come contestati ai capi a), b) e c) della rubrica e condannati – ritenuta la continuazione tra gli stessi – alla pena complessiva di anni uno e mesi cinque di reclusione ed Euro 900,00 di multa; pena sospesa e non menzione.

Orbene il termine massimo di prescrizione relativo alle contravvenzioni di cui ai capi a) e b) della rubrica (anni quattro e mesi sei in relazione a fatti commessi sino al 12/03/04) è maturato – tenuto conto anche del periodo di sospensione del decorso della prescrizione dovuta a rinvio delle udienze su richiesta della difesa e/o degli imputati – in data 15/02/010, epoca precedente alla sentenza di 2 grado, emessa l’11/03/010; con conseguente estinzione delle contravvenzioni medesime.

All’uopo si rileva che il rinvio del processo, ai fini del D.L. n. 269 del 2003 dal 16/11/04 al 22/04/05 (mesi cinque e gg. 6), non si computa in relazione alla sospensione del decorso della prescrizione.

Invero il condono edilizio di cui a detta normativa ( D.L. n. 269 del 2003) non si applica nella fattispecie in esame, poichè gli immobili non risultano ultimati alla data del 31/03/03, termine ultimo previsto dalla citata disciplina legislativa.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 11/03/010 limitatamente alle contravvenzioni D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b) e artt. 64, 71 capo a) e b) della rubrica perchè estinte per prescrizione, con eliminazione della relativa pena di mesi sette di reclusione ed Euro 450,00 di multa, determinata in sede di aumento della pena base per la continuazione. Residua, perciò, in relazione al reato di cui al capo c), ex art. 349 c.p., la pena di mesi dieci di reclusione ed Euro 450,00 di multa.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle contravvenzioni perchè estinte per prescrizione e ridetermina la pena per il residuo reato in mesi dieci di reclusione ed Euro 450,00 di multa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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