Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10112 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con sentenza emessa il 15/10/09, ex art. 444 c.p.p., applicava nei confronti di T.L. – imputato dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (come contestati in atti) – la pena di mesi due di arresto ed Euro 14.000,00 di ammenda; pena sospesa.

Il PG presso la Corte di Appello di Ancona proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b); in relazione all’omesso ordine di ripristino dello stato dei luoghi; ordine di cui chiedeva l’emissione.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/01/011, ha chiesto l’annullamento senza rinvio, con rimessione in pristino.

Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Ascoli Piceno/San Benedetto, con sentenza del 15/10/09, ha omesso di disporre il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dell’imputato, T.L., ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, u.c.. Trattasi di atto dovuto, in ordine al quale il giudice non ha alcun potere discrezionale.

Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San benedetto del Tronto, limitatamente all’omesso ordine di ripristino dello stato dei luoghi;

ordine che va disposto direttamente da questa Corte di Cassazione.
P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’omesso ordine di ripristino dello stato dei luoghi; ordine che impartisce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *