Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 10111 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del dott. D’Ambrosio Vito che ha concluso per Rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza emessa il 09/03/010, confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento, in data 15/07/08, appellata da D.N.A.M. e C.G., imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c); D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1, lett. b), (come contestati in atti) e condannati alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 25.000,00 di ammenda, ciascuno.

Gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare i ricorrenti esponevano:

1. che non ricorrevano gli elementi costitutivi dei reati contestati, trattandosi di manufatto (una tettoia) da considerarsi pertinenza dell’edificio principale, di natura precaria, in ordine al quale non era necessario il permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 e della L.R. Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, art. 20.

Ancora, l’opera de qua non ledeva l’assetto paesaggistico della zona in esame;

2. che, comunque, D.N.A.M. era estranea ai fatti contestati, riconducibili al solo C.G. (ossia il suo coniuge);

3. che era illegittima la subordinazione della sospensione della pena alla demolizione del manufatto de quo.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/01/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.

In particolare, i giudici di merito, mediante un esame analitico, puntuale, esaustivo delle risultanze processuali hanno accertato che D.N.A.M. e C.G. – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – avevano eseguito un intervento di nuova costruzione costituito nella realizzazione di una tettoia di mq. 100 a copertura del terrazzo di un preesistente fabbricato, ubicato entro la fascia di mt. 300 dalla linea di battigia; il tutto senza essere muniti dei prescritti titoli abilitativi.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 come contestati in atti.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perchè meramente ripetitive di quanto esposto in sede di Appello, già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale. Sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.

Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poichè non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perchè in violazione della disciplina di cui all’art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord. N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).

Ad abundantiam si rileva:

1. che D.N.A.M., quale comproprietaria dell’immobile de quo, ha concorso con il proprio coniuge, C.G., alla realizzazione del manufatto abusivo, essendo pienamente a conoscenza della esecuzione delle opere ed avente un interesse concreto alla esecuzione delle stesse, cui contribuiva anche con l’apporto economico familiare, tipico della comunione coniugale dei beni; il tutto come già evidenziato dalla Corte Territoriale;

2. che la tettoia abusiva costituiva intervento di nuova costruzione, poichè il manufatto aveva natura stabile e duratura nel tempo; era inserito sul terrazzo del preesistente fabbricato con strutture di non agevole rimozione; modificava, altresì, la sagoma dell’immobile, di cui aumentava la volumetria.

Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da D. N.A.M. e C.G. con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento singolarmente delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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