Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-01-2011) 11-03-2011, n. 9884 Armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– M.M., in seguito a due conformi sentenze di merito – la Corte di assise di Milano in data 2.4/1.7.2009 e la Corte di assise di appello della stessa città in data 9/15.6.2010 – veniva condannato all’ergastolo, con isolamento diurno per la durata di quattro mesi, ed alla pena di anni sette di reclusione per una serie di delitti avvinti dalla continuazione: omicidio doloso , lesioni dolose, rapina, resistenza a p.u., ricettazione, riciclaggio, detenzione di armi da guerra, rispettivamente ex art. 81 cpv. c.p., artt. 110, 575, 56 e 575 c.p., art. 576 c.p., comma 1, n. 1, art. 56 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, comma 1, art. 337 c.p., art. 339 c.p. commi 1 e 2, art. 61 c.p., n. 2 e, art. 648 c.p., art. 61 c.p., n. 2 e art. 648 bis c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 4 e L. n. 110 del 1975. Le sentenza condannavano poi al risarcimento dei danni nei confronti delle numerose parti civili costituite.

I fatti sono stati ricostruiti dai giudici di merito nel modo che segue, per nulla contestato, per quel che in questa sede interessa, dal ricorrente: un gruppo di fuoco, composto da sette uomini, armati anche di due fucili d’assalto tipo Kalashnikov, distribuiti a bordo di tre automezzi, un grosso autocarro Iveco tg. (OMISSIS), una BMW ed un Audi tentavano una rapina, speronando frontalmente, con l’autocarro predetto, il 23.2.2006, alle ore 20.15, sulla stradale 225 nel Comune di Pieve Fissira, un Fiat Ducato porta valori, con un carico di denaro di circa un milione e trecentomila euro in precedenza prelevato dal caveau della società Mondialpol, cagionando, in seguito alla scontro, la morte del conducente del furgone porta valori, M.E., il ferimento del capo scorta P.A., che insieme al conducente rimaneva intrappolato nelle lamiere, e del terzo uomo di scorta, E. E., sbalzato fuori dall’abitacolo del mezzo, mentre gli altri complici, a bordo delle altre due autovetture, rubate e con targhe false, su una delle quali vi era l’attuale ricorrente e che seguivano il mezzo porta-valori, tutti armati si ponevano nella sede stradale, bloccavano il traffico intimando, armi alla mano, agli automobilisti che sopravvenivano di restare fermi. L’imputato ed un altro sodale complice tentavano con moto – troncatrici di aprire il carrello blindato non riuscendovi anche per il sopravvenire sul posto di due pattuglie della polizia di Stato, contro i quali venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco prima che i rapinatori si dessero alla fuga a bordo delle due autovetture.

Il M. era stato arrestato in flagranza del tentativo di altra rapina ai danni di un furgone portavalori della Mondialpol, gli erano state sequestrate, tra le altre cose, un telecomando che serviva per aprire il cancello di un condominio di via (OMISSIS) e la porta di un box, dove venivano rinvenute una Audi sprovvista di targa, 5 Kalashnikov, caricatori per fucili di assalto, tre pistole automatiche Beretta cal. 9, un revolver Smith & Wesson cal. 357 magnum., giubbotti anti-proiettile, tre flessibili, la tessera di via card utilizzata per l’ingresso dell’Iveco in autostrada, la pistola sottratta ad una delle guardie aggredite.

L’autovettura BMW, poi, servita per il tentativo di rapina, era posteggiata nel piazzale sovrastante il Box.

L’imputato rendeva piena confessione del fatto, puntualizzando, per che quel in questa sede rileva, che, secondo il programma minuziosamente ideato 15 giorni prima dai fatto, l’autocarro avrebbe dovuto, non speronare, ma porsi davanti al furgone porta-valori, con le luci accese in modo da segnalare essere avvenuto un incidente e quindi costringere il portavalori a fermarsi, che le armi servivano solo per intimorire e non per offendere.

2- Ricorre avverso la sentenza della Corte di assise di appello l’imputato, proponendo un unico motivo di ricorso: violazione dell’art. 116 c.p. perchè le modalità come avvenute della rapina non corrispondevano alla preventiva rappresentazione di esso ricorrente nè alla volizione nel corso della azione esecutrice dell’agguato come programmato. Denuncia, di conseguenza, il ricorrente la contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata configurazione del concorso anomalo nella fattispecie.

Erroneamente i giudici di merito avrebbero affermato, senza darne congrua spiegazione, la previsione, da parte del concorrente autore dell’azione atipica del reato di omicidio, dell’evento ad essa direttamente ricollegabile. E’ pur vero, secondo la difesa del ricorrente, che l’evento de quo non poteva considerarsi atipico ed eccezionale, che anzi doveva considerarsi astrattamente prevedibile dal concorrente; ma di certo difettava, nel contesto del discorso giustificativo giudiziale, la motivazione in merito alla sussistenza della previsione in concreto dell’evento, in merito alla "effettiva previsione" cioè di quest’ultimo. E tale mancanza sarebbe avvalorata dalle modalità non cruente con cui erano avvenute le altre rapine ai furgone porta-valori, addebitate all’imputato ed ai suoi correi.

Con una memoria, corredata da allegati, il difensore dell’imputato, l’avv. Jacopo Pensa, illustrava ancora la tesi funzionale all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 116 c.p. per via di una volontà, quella del M., diretta a cagionare un evento – lesioni – diverso da quello in effetti realizzato.

3 – Il ricorso è manifestamente infondato.

Può solo convenirsi con i motivi di ricorso che in tanto sarà possibile l’operatività della attenuante di cui all’art. 116 c.p. in quanto, al fine di garantire il superamento della vecchia logica del versori in re illicita e garantire una imputazione del reato diverso secondo le regole proprie della colpevolezza, il concorrente abbia potuto prevedere in concreto F evento realizzato: il che comporterà, nell’esperienza pratica, verificare, con riferimento al particolare episodio criminoso esaminato, alle concordate modalità di svolgimento del fatto e alle circostanze concrete tutte, se il concorrente non esecutore avrebbe potuto prevedere, in concreto, un esito deviante del tipo di quello verificatosi.. Ove si aderisse al diverso criterio della prevedibilità astratta si confonderebbe il giudizio di colpevolezza, pur richiamato dalla storica sentenza della Corte costituzionale sul tema – C. cost. 31.5.1965, n. 42 – con il giudizio di adeguatezza causale della condotta rispetto all’evento.

Ora, nella specie, la motivazione della sentenza sfugge alle censure del ricorrente che svolge il chiaro tentativo di indurre questa Corte ad una valutazione di merito in questa sede non consentita: aver sottolineato, i giudici di merito, che F imputato non solo aveva aderito ma egli stesso era stato organizzatore e coordinatore nei minimi particolari di una impresa criminosa consistente nella produzione di un evento gravemente lesivo mediante il necessario e concordato impiego di armi micidiali onde vincere l’eventuale resistenza di ben tre uomini armati di scorta al furgone blindato, significa aver indicato tutte le circostanze da cui era di certo prevedibile in concreto l’uso delle armi e il poter cagionare la morte di coloro che si fossero opposti all’intento criminoso perseguito. E nella specie vi è di più: perchè le modalità della condotta, costituita dalla scontro violento del grosso autocarro Iveco contro la Fiat Ducato, è stata giudicata come concretamente, non prevedibile, ma addirittura prevista e programmata dallo stesso ricorrente, e non oggetto di una isolata ed estemporanea determinazione del correo conducente. Il che i giudici del merito, con argomento esente da vizi logici o travisamenti della prova, hanno ricavato dalle modalità dell’urto dei veicoli, che, per la mole e la velocità sostenuta dell’autocarro e per la tipologia dell’urto avvenuto in seguito ad una repentina sterzata a sinistra in modo da scontrarsi con la parte latero – frontale sinistra del Ducato, avrebbe di certo colto all’improvviso il conducente di quest’ultimo, cagionato un impatto eventualmente mortale per il suo conducente, di certo, meno danni e prevenibili nei confronti del conducente dell’autocarro e dei suoi trasportati, tenuto conto per l’appunto, della maggior mole dell’autocarro rispetto al Ducato e delle modalità dell’impatto tra le parti dei mezzi in movimento. Una modalità quella posta in essere che avrebbe preventivamente, per la morte e le ferite cagionate agli uomini di scorta del danaro trasportato, annullato le difese di questi ultimi. In conclusione, pure in mancanza di prova certa circa un’effettiva deliberazione omicidiaria, l’imputato ha comunque accettato, in concreto, che le gravi lesioni programmate attraverso lo scontro deliberato tra i due mezzi avrebbero potuto trasmodare nell’uccisione del conducente o dei suoi colleghi trasportati. L’ineccepibilità della argomentazioni contenute in sentenza rende incensurabile in sede di legittimità l’affermata sussistenza del dolo, diretto o eventuale che sia, dell’evento morte nella condotta concorsuale dell’imputato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna, ex art. 616 c.p.c., al pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende non risultando assenza di colpa dello stesso ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte cost. n. 1861/2000).

Segue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro tremila, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A., come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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