Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 11-03-2011, n. 9922 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a del Dott. Geraci Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Z.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 19 gennaio 2010 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli del 12 marzo 2009, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 18 ottobre 2006 ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1, 4 e 8 in anni sette e mesi tre di reclusione ed Euro 40 000,00 di multa La Corte d’Appello ha calcolato tale pena considerando la pena base di anni sei, mesi tre di reclusione ed Euro 30 000,00 di multa per il più grave reato contestato nel procedimento di cui alla sentenza impugnata, aumentata per la continuazione con altro reato contestato nel medesimo procedimento, ad anni sei, mesi cinque di reclusione ed Euro 35 000,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione con i fatti giudicati con la sentenza del 18 ottobre 2006 di mesi dieci di reclusione ed Euro 5 000,00 di multa, considerando l’aumento di anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 7 500,00 di multa ridotto di un terzo per il rito Il ricorrente lamenta violazione di legge per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81 cod. pen., art. 187 cod. proc. pen. e art. 187 disp. att. cod. proc. pen. essendo stato considerato più grave uno dei reati contestati nel procedimento di cui alla sentenza impugnata anzichè quello giudicato con la sentenza del 18 ottobre 2006 in cui erano contesti ben cinque episodi a fronte dei due contestati nel procedimento di cui alla sentenza impugnata;

inoltre anche la pena concretamente inflitta e che va considerata ai fini della determinazione del reato più grave, è stata più alta nel procedimento di cui alla sentenza del 18 ottobre 2006 considerata la doppia riduzione per il rito in primo grado e per il patteggiamento in appello, di cui ha beneficiato l’imputato nel procedimento conclusosi con detta sentenza.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il riferimento all’art. 187 disp. att. cod. pen. operato dal ricorrente è certamente improprio perchè la norma invocata, secondo cui per l’applicazione della disciplina del reato continuato si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, è palesemente erroneo in quanto la norma si riferisce esclusivamente al giudizio di esecuzione Tale principio si ricava, prima di tutto dalla lettera della norma che fa appunto riferimento al giudice dell’esecuzione, ma anche dalla ratio stessa della disposizione che presuppone che la gravita dei singoli reati sia già stata accertata nei giudizi di cognizione "a monte" e sia quindi rilevabile de plano dalle pene irrogate: cosicchè nessuna discrezionalità tecnica permane in capo al giudice dell’esecuzione nell’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, trattandosi di dati obbiettivi, certi ed immutabili Non così nell’omologa fattispecie dell’accertamento del reato più grave nel giudizio di cognizione In questo caso, trattandosi di accertamento in fieri, la scelta del criterio della pena in concreto sconta, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, un eccessivo margine di incertezza, dovuto alla fluidità degli elementi di valutazione, soggetti ad inevitabili difformità del metro adottato dai singoli giudici, così da perdere ogni connotato di certezza (Cass. 4 ottobre 2006 n 41575).

Il ricorso, che richiama erroneamente il citato art. 187 disp. att. cod. pen. deve dunque essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2011.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione 4^ sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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