T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 695

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che il ricorrente ha proposto la presente impugnazione chiedendo l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe;

che dalla documentazione prodotta dalla controparte e come dichiarato dallo stesso ricorrente in sede di discussione, la documentazione di cui ha richiesto l’accesso gli è stata già consegnata da P.I. S.p.a., essendo, pertanto, venuto meno l’interesse alla decisione del ricorso;

Ritenuto che, alla luce di quanto premesso, deve essere dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c e 85, comma 9, cod. proc. amm;

che, in relazione alla peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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