Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 11-03-2011, n. 9921 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 15 marzo 2010 dal Tribunale di Trento con la quale le è stata applicata su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di giorni venti di arresto ed Euro 600,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 187 C.d.S., comma 7 con fatto contestato avvenuto in (OMISSIS). La ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e sostanziale omesso preliminare riconoscimento della causa di estinzione del reato per essersi lo stesso estinto per prescrizione in data antecedente al giudizio. In particolare la ricorrente deduce che, ai sensi dell’art. 157 cod. pen., prima della modifica di cui ala L. 5 dicembre 2005, n. 254, prevede il termine prescrizionale del reato contravvenzionale punito con la pena detentiva pari a tre anni per cui il reato in questione consumatosi il (OMISSIS) era già prescritto al 9 settembre 2009 data del decreto di citazione a giudizio primo atto interruttivo; nè l’avvenuto patteggiamento può considerarsi quale rinuncia espressa alla prescrizione.

Con secondo motivo la ricorrente deduce l’erronea quantificazione della pena essendo stato assunto come riferimento normativo il nuovo trattamento sanzionatorio previsto dal codice della strada, mentre, all’epoca del fatto, il reato in questione era punito con la pena massima di un mese di arresto, per cui deve ritenersi illegale la pena applicata calcolata considerando la pena base di giorni quarantacinque di arresto superiore, quindi, al massimo edittale.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Al reato per cui è processo, avvenuto il (OMISSIS), si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto per la contravvenzione punita con la pena detentiva, ai sensi dell’art. 157 c.p., n. 5, prima della modifica di cui alla L. 5 dicembre 2005, n. 254 entrata in vigore successivamente al fatto reato in questione.

Pertanto il reato stesso era già prescritto al 9 settembre 2009 data del decreto di citazione a giudizio che costituisce primo atto interruttivo; nè l’avvenuto patteggiamento può considerarsi quale rinuncia espressa alla prescrizione.

Il secondo motivo è assorbito.

La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio perchè estinto il reato per prescrizione.

Va comunque disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto competente per quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 224 C.d.S..
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto il reato per prescrizione.

Dispone che copia della presente sentenza venga rimessa al Prefetto di Trento per quanto di sua competenza ai sensi dell’art. 224 C.d.S..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *