T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 692

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il gravame è stato proposto per i dedotti motivi di legittimità avverso il decreto indicato in epigrafe, con il quale è stata respinta, ai sensi degli artt. 5, comma 5, 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/98, e 13, comma 2, del d.P.R. n. 394/99 l’istanza presentata dal ricorrente tesa al rinnovo del permesso di soggiorno;

che si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto che il ricorso sia respinto per infondatezza nel merito;

Ritenuto che il ricorso sia infondato;

che, infatti, dall’esame del provvedimento impugnato e dalla copiosa documentazione versata in atti si evince che, in seguito agli accertamenti effettuati dall’amministrazione, la piccola società cooperativa Padre Massimo, indicata dal ricorrente quale datrice di lavoro, è risultata inesistente sia nella sede che nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa indicati dal ricorrente medesimo;

Rilevato, inoltre, che dagli stessi accertamenti è emerso che il ricorrente non ha mai prestato attività lavorativa presso la succitata società cooperativa e che nei confronti del rappresentante legale della medesima sono stati riscontrati numerosi precedenti per favoreggiamento all’immigrazione clandestina;

Rilevato, infine, che anche il ricorrente risulta indagato per il reato di falsificazione della documentazione del rapporto di lavoro al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno;

Ritenuto che, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto;

che sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio,
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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