Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2011, n. 10941 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ine rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Napoli, A.L., dipendente del Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli, con la qualifica di capolinea, sul presupposto di avere diritto alla qualifica impiegatizia, chiedeva, sulla base della contrattazione collettiva e di accordi aziendali, il riconoscimento di un compenso pari a 60 ore mensili, aggiuntivo dello stipendio, in un primo momento, chiamato straordinario forfettizzato, sganciato da ogni effettiva esecuzione di lavoro.

L’adito Giudice del lavoro rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Napoli, su impugnazione del soccombente lavoratore, confermava la sentenza di primo grado.

Premesso che il trattamento denominato "forfait di lavoro straordinario", istituito a livello aziendale nel 1962 ed esteso con disposizione dell’1.11.62 ai funzionari ed impiegati, era stato trasformato con accordo aziendale 6.2.75 in una indennità accessoria denominata "lavoro intenso" con la esplicita previsione dei dipendenti ai quali doveva essere erogata, fra i quali non risultavano menzionati gli addetti (come l’appellante) al servizio movimento linea, riteneva che con la disposizione del 1962 si era inteso istituire un trattamento economico solo a favore degli addetti al settore amministrativo – contabile per cui, indipendentemente dalla qualifica di impiegato o meno – l’indennità non spettava agli addetti al servizio movimento linea.

Il lavoratore ha proposto un primo ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, successivamente reiterato con la specificazione dei quesiti, omessi in quello precedente.

Il Consorzio resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, trattandosi di impugnazioni avverso le medesima sentenza ( art. 335 c.p.c.).

Con il proposto ricorso A.L. denuncia, sotto vari profili, vizi di motivazione e violazione delle regola di ermeneutica, in stretta connessione tra di loro.

Il ricorso è improcedibile, fondandosi le censure sulla interpretazione, oltre che della contrattazione collettiva, anche dei vari accordi aziendali, succedutisi nel tempo, rispetto alle quali non si specifica il tempo e la sede dell’allegazione.

Va in proposito osservato che – secondo il più recente e condivisibile orientamento di questa Corte sul punto – in tema di giudizio di cassazione, avuto riguardo al combinato disposto dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 e art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi dei quali il legislatore ha imposto (oltre che l’indicazione) anche l’obbligo di deposito, a pena di improcedibilità del ricorso, sono soltanto quelli che non fanno parte del fascicolo d’ufficio del giudizio nel quale è stata pronunciata la sentenza impugnata, atteso che, diversamente, si causerebbero effetti processuali del tutto incoerenti sotto il profilo sistematico, quali un inutile appesantimento della produzione in giudizio, la duplicazione degli oneri posti a carico delle parti ed un aggravio della difficoltà di esercitare i diritti difensivi con pregiudizio del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 18854/2010). Tale orientamento esige, tuttavia, che nel ricorso non solo si specifichi che il fascicolo è stato prodotto, ma anche la sede in cui il documento è rinvenibile.

Nella specie, l’inosservanza di tale ultimo onere comporta la sopra riscontrata improcedibilità, con conseguente inefficacia di quello incidentale tardivo.

L’esito del giudizio induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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