Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-01-2011) 11-03-2011, n. 9918 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ona del Dott. Geraci V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 novembre 2008 il Tribunale di Como ha applicato a C.P., su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di Euro 2.800,00 di ammenda, di cui Euro 2.000,00 quale sanzione sostitutiva di mesi uno e giorni venti di arresto, per i reati di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, e art. 186 C.d.S., comma 2, disponendo anche la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, ed ordinando la confisca dell’auto in sequestro. Il Tribunale territoriale ha motivato detta confisca considerando che l’art. 186 C.d.S., comma 7 prevede un’ipotesi di reato equiparata, quanto alla pena, al reato di guida in stato di ebbrezza per il quale è prevista la confisca obbligatoria anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

La C. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 7 con riferimento all’art. 240 cod. pen. deducendo che la confisca del veicolo sequestrato anche in caso di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., sarebbe prevista esclusivamente per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).
Motivi della decisione

Preliminarmente va osservato che, a seguito della modifica dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) introdotta con la L. 29 luglio 2010, n. 120 la fattispecie ivi prevista è punita con una sanzione amministrativa ed il reato contestato è stato conseguentemente depenalizzato. Ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2 tale depenalizzazione ha effetto retroattivo, per cui la sentenza impugnata che ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputato per un fatto non più previsto dalla legge come reato deve essere annullata senza rinvio.

Va conseguentemente rideterminata la pena complessiva escludendosi quella determinata per il reato di cui al capo b), per cui la residua pena determinata per il solo reato di cui al capo a) è pari ad Euro 1.500,00 di ammenda e mesi tre di arresto, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad Euro 1.000,00 di ammenda e mesi due di arresto, come richiesto dalle parti, va infine ridotta nella misura di un terzo per il rito, come pure concordato, per cui la pena complessiva va infine determinata in giorni quaranta di arresto ed Euro 666,00 di ammenda con la sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria di Euro 1.600,00 di ammenda.

Il ricorso è, per il resto infondato, in quanto la confisca del veicolo sequestrato prevista anche in caso di sentenza di applicazione della pena dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) è applicabile anche per l’ipotesi di cui al medesimo art. 186, comma 7 per espressa previsione della stessa norma che rinvia alle modalità e alle procedure previste comma 2, lett. c) riguardo alla confisca del veicolo.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla imputazione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Per l’effetto determina la pena per il residuo reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7 in giorni quaranta di arresto ed Euro 666,00 di ammenda, sostituita la pena detentiva in Euro 1.600,00. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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