Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 11-03-2011, n. 9915 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La 3^ sezione penale di questa Corte, con sentenza del 14.7.2008, ha annullato la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania aveva rigettato l’istanza di F.A., condannato a tre mesi e ventisei giorni di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) ritenendo ostativi i limiti della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 di sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, senza tenere conto che con la L. 12 giugno 2003, n. 134 è stato aumentato a sei mesi il limite di pena detentiva che può essere sostituito.

2. La Corte di appello di Catania, giudicando in sede di rinvio, riteneva non accoglibile l’istanza di sostituzione avuto riferimento alla precarietà delle condizioni economiche dell’imputato.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un primo motivo sostiene l’erronea applicazione di legge sotto il profilo che il giudice di appello avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. dopo le sentenze di questa Corte, intervenute nelle more della pronuncia di rinvio, che hanno ritenuto irrilevanti penalmente le violazioni di cui alla art. 171 ter, lett. d) e lett. e), Legge sul diritto di autore.

Con un secondo motivo si duole che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta di sostituzione solo con riferimento alla precarietà delle sue condizioni economiche.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è infondato; deve infatti osservarsi che le (peraltro generiche) deduzioni del ricorrente si riferiscono alle ipotesi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) e cioè ad ipotesi previste dal primo comma del detto articolo, diverse da quella per la quale l’imputato è stato condannato che è la violazione dell’art. 171 ter, comma 2. E’ evidente dunque che trattasi di argomento privo di rilevanza.

Il secondo motivo è invece fondato. Le sezioni unite di questa Corte con la recentissima sentenza n. 24476 del 22.4.2010 2004 rv 229257 hanno affermato il principio secondo cui "La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58, comma 2 ("Modifiche al sistema penale"), si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione. (Nell’enunciare tale principio, la Corte ha affermato che, nell’esercitare il potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, il giudice deve tenere conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare sociale dell’imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche)". 3. Si appalesa dunque priva di valida giustificazione la decisione della Corte di appello di Catania che deve sul punto essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della medesima Corte di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernete la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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