T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 684

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla gara esperita dall’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna per la fornitura di Dispositivi medici specialistici per emodinamica che era stata determinata dalla mancata sottoscrizione dell’Allegato 2 alla documentazione.

amministrativa.

La società ricorrente presenta quattro motivi di ricorso.

Il. primo denuncia la violazione della lex specialis e dei principi inerenti le pubbliche gare e le clausole a pena di esclusione.

Dette clausole, infatti, sono di stretta interpretazione ed il bando di gara va interpretato secondo le regole ermeneutiche contrattuali cosicchè per portare al’esclusione le clausole devono essere specifiche di in equivoca lettura e non contraddicentesi tra loro.

Bisogna notare come nell’Allegato 1 (istanza di partecipazione alla gara) sia prevista la sottoscrizione, mentre per l’Allegato 2 è sufficiente che la dichiarazione sia resa dal legale rappresentante; inoltre tra le clausole di esclusione non vi è ricompresa l’ipotesi oggetto di valutazione nel presente ricorso.

Nei casi non ricompresi tra le cause di esclusione è prevista la possibilità di integrazione della documentazione.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento e sviamento.

L’omessa sottoscrizione non è qualificabile come mancanza della dichiarazione stessa e nel caso di specie la timbratura della dichiarazione con allegata la fotocopia della carta di identità dell’amministratore doveva essere un indice indiscusso della sua riferibilità a quest’ultimo.

Il terzo motivo contesta la violazione dell’art. 38 D.lgs. 163\06 e l’eccesso di potere per carenza di presupposti, travisamento e sviamento sottoaltro profilo poiché dalla nota del 25.1.2011 si coglie che l’esclusione è avvenuta per carenza della dichiarazione sui requisiti generali di partecipazione, mentre secondo la giurisprudenza l’esclusione ai sensi dell’art. 38 può discendere solo in caso di presenza di concrete ragioni ostative.

Il quarto motivo eccepisce la violazione dell’art. 46 D.lgs. 163\06 poiché i presupposti per l’integrazione documentale sono previsti dalla lex specialis con previsioni autonome rispetto a quella della norma citata, ma comunque l’integrazione è possibile laddove l’integrazione non riguardi l’offerta tecnica o economica e pertanto quando come nel caso in esame esiste un principio di prova circa l’esistenza di una dichiarazione l’amministrazione deve ricorrere allo strumento dell’integrazione.

L’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non può essere accolto.

Il punto dirimente e che permette di affrontare congiuntamente tutti i motivi di ricorso riguarda i requisiti di esistenza di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 38 DPR 445\2000.

La giurisprudenza è uniforme nel ritenere che sia la sottoscrizione della dichiarazione sia l’allegazione della fotocopia di un documento di identità siano condizioni imprescindibili di esistenza della dichiarazione medesima. (vedasi ex multis T.A.R. Piemonte, n. 1585/2002).

Nel momento in cui uno dei due elementi viene a mancare non si può affermare che vi sia stata una presentazione della dichiarazione sostitutiva che può essere regolarizzata, ma la dichiarazione in questione è tamquam non esset.

Ciò comporta che ci troviamo in una situazione equivalente alla mancata presentazione anche di uno solo dei documenti di cui alla " documentazione amministrativa " che comporta ai sensi dell’art. 5.1 del bando di gara l’esclusione dell’offerta.

A fronte del fatto che il documento di cui si controverte non può ritenersi giuridicamente esistente, vengono meno le argomentazioni di cui ai primi due motivi ed al quarto.

Il terzo motivo, invece, non può essere accolto perché, se è vero che l’esclusione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 38 può avvenire solo quando non sussistano in concreto questi requisiti e non quando non si sia documentata la loro sussistenza, ciò può valere quando nel bando di gara non sia prevista una clausola come quella che è stata in precedenza indicata.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

Sussistono giusti motivi vista la particolarità della vicenda per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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