Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2011, n. 10936 Rapporto d’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4.7.2006 il Tribunale di Napoli in grado di appello ha respinto la domanda delle ricorrenti di riconoscimento del diritto alla qualifica superiore ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e dell’indennità di buonuscita, L. n. 336 del 1970, ex art. 2 (c.d. benefici combattentistici), ritenendo che per "qualifica immediatamente superiore" doveva intendersi quella conferibile "in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro" ( L. n. 824 del 1971, art. 3), e non già quella di una diversa carriera (nella specie, quella direttiva), alla quale le lavoratrici non avrebbero potuto comunque accedere per mancanza del richiesto titolo di studio (diploma di laurea).

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione D.N.M. R. e D.C.M.R. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso la Isveimer spa. La resistente ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione della L. n. 336 del 1970, art. 2, della L. n. 824 del 1971, art. 3, art. 1362 c.c., artt. 2 e 57 del Regolamento del personale dell’Isveimer, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, formulando i seguenti quesiti di diritto: "se la L. 24 maggio 1970, n. 336, art. 2, sull’opzione per il conseguimento della qualifica o retribuzione immediatamente superiore, ai soli fini della indennità di buonuscita e della pensione, vada interpretato nel senso che la qualifica ovvero la retribuzione superiore debba riguardare o meno la medesima carriera di appartenenza del dipendente ovvero possa offerire anche la carriera superiore" e "se alla stregua del Regolamento del personale, ove nell’ambito dell’unitaria categoria Amministrativi, le carriere di concetto e direttiva sono unificate, ricorra o meno la possibilità, ai fini della L. n. 336 del 1970, art. 2, del passaggio alla qualifica superiore di funzionario superiore ai soli effetti del beneficio per il pensionamento e il trattamento di quiescenza". 2.- Il motivo è infondato.

In tema di benefici cosiddetti combattentistici, secondo la previsione della L. n. 336 del 1970, art. 2, comma 2, e della L. n. 824 del 1971, art. 3 (con portata interpretativa e integrativa di quella precedente), per qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore "si intende quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, ai sensi delle leggi vigenti e indipendentemente dal sistema di conferimento", mentre, con riguardo agli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, come nel caso dei dipendenti dell’isveimer, per carriera di appartenenza "si intende quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi".

Questa Corte ha precisato che, essendo in questione un conferimento della qualifica superiore all’atto della cessazione del servizio e ai fini economici, è irrilevante il sistema previsto per il conferimento della stessa (per esempio, per esame) ed anche la mancanza della prevista specifica idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie del nuovo inquadramento (Cass. n. 8607/92 e n. 565/94; Cass. sez. unite n. 10432/94). Nella stessa linea interpretativa, si è osservato che, ai fini in esame, è irrilevante anche la mancanza della specifica idoneità richiesta dalla normativa applicabile al personale delle Ferrovie dello Stato per lo svolgimento delle mansioni della qualifica superiore, nell’ambito di una disciplina che prevede l’inquadramento del personale in cinque aree funzionali e il passaggio da una all’altra previo superamento di corsi di formazione e conseguimento di specifica abilitazione (Cass. n. 1739/3006). Più di recente, tale orientamento è stato confermato da Cass. sez. unite n. 528/2010 e Cass. n. 1866/2010, ribadendosi che in tema di attribuzione dei benefici combattentistici il riconoscimento della qualifica immediatamente superiore a quella posseduta è consentito a condizione che si tratti della qualifica eventualmente conferibile in relazione alla carriera di appartenenza, quale prevista dall’ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro, indipendentemente dal sistema di conferimento, intendendosi per carriera di appartenenza quella che si articola nei gradi conseguibili nell’ambito dei dirigenti, dei funzionari, degli impiegati e dei subalterni.

3.- Nella specie, è pacifico che le ricorrenti avevano raggiunto, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, il grado più alto della carriera di concetto e che per accedere alla carriera direttiva (dal grado 4 in poi) era richiesto quale titolo di studio il possesso di un diploma di laurea, che le ricorrenti non avevano, con la conseguenza, esattamente rilevata dai giudici di appello, che le stesse non avrebbero potuto conseguire il beneficio della qualifica superiore, neppure ai sensi della normativa sugli ex combattenti, sia perchè avevano raggiunto il grado massimo della carriera di appartenenza sia perchè la disciplina stabilita dal Regolamento dell’Isveimer prevede la carriera direttiva come carriera separata da quella degli altri dipendenti, richiedendo per le promozioni dal grado 4 in poi "il possesso di un diploma di laurea previsto per l’assunzione". Nè rileva, ai fini dell’invocata legislazione premiale, che il Regolamento dell’Isveimer consenta, per il personale assunto prima del 1977, il passaggio per promozione al grado superiore anche a prescindere dal possesso dei requisiti minimi di studio (art. 57), poichè, agli effetti dell’applicazione dei c.d. benefici combattentistici, è sufficiente constatare l’esistenza della distinzione del personale in gruppi e la sua esatta corrispondenza alla previsione legislativa per dedurne la sua operatività, ai fini della indicazione dei limiti entro i quali sono conseguibili i benefici in questione, con esclusione, agli stessi fini, di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all’altro (Cass. n. 13331/91, Cass. 702/86, Cass. 6217/84, Cass. sez. unite n. 5301/84).

4.- In conclusione, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata, coerente sul piano logico e rispettosa dei principi giuridici in precedenza enunciati, non è assoggettabile alle censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità. 5.- Il ricorso va dunque rigettato con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

6.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 39,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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