Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-12-2010) 11-03-2011, n. 9914 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La 3^ sezione penale di questa Corte, con sentenza del 19.11.2008, ha annullato, limitatamente alla determinazione della pena, la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania aveva confermato la condanna alla pena di 3 mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa inflitta a N.A.B. per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. c e comma 2, lett. a.

2. La Corte di appello di Catania, giudicando in sede di rinvio, sostitutiva la pena ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 53 in quella pecuniaria complessivamente determinata in Euro 3020,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato. Con un unico motivo sostiene l’erronea applicazione di legge sotto il profilo che il giudice di appello avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. dopo le sentenze di questa Corte, intervenute nelle more della pronuncia di rinvio, che hanno ritenuto irrilevanti penalmente le violazioni di cui alla art. 171 ter, lett. d) e lett. c), Legge sul Diritto di Autore.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato;

deve infatti osservarsi che le (peraltro generiche) deduzioni del ricorrente si riferiscono alle ipotesi di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) e cioè ad ipotesi previste dal comma 1 del detto articolo, diverse da quella per la quale l’imputato è stato condannato che è la violazione dell’art. 171 ter, comma 2.

E’ evidente dunque che trattasi di argomento privo di rilevanza.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (cinquecento), equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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