T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 682

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno in virtù di una ritenuta pericolosità sociale nascente da una sentenza di condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione in relazione ad un reato in materia di stupefacenti, oltre ad altre segnalazioni per precedenti penali e di polizia.

Nell’unico motivo di ricorso, I.H.M. faceva presente di vivere in Italia dal 1988 a seguito di ricongiungimento familiare con i genitori e di essersi sposato in Italia con una connazionale da cui aveva avuto una figlia.

Nel 2004 aveva provveduto ad acquistare una casa in Cerro Maggiore dove vive la moglie separata e la figlia e di cui paga il mutuo regolarmente.

Il ricorrente ha frequentato tutte le scuole in Italia conseguendo il diploma di operatore elettrico che gli consente di esercitare un’attività artigianale come elettricista.

Ci si duole in sostanza che la valutazione sulla pericolosità sarebbe stata compiuta in astratto, senza tener conto della situazione complessiva del ricorrente.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27.1.2009 l’istanza cautelare veniva respinta.

Il ricorso, ad un più approfondito esame, merita accoglimento.

Non vi è dubbio che il grave reato commesso dal ricorrente getti una grave ombra sulla regolarità della sua condotta, ma d’altro canto va ridimensionato il giudizio relativo alla commissione di altri reati: dalla nota del Commissariato di Legnano si evince che gli altri elementi che corroborerebbero il giudizio di pericolosità, a parte una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale del 2003, altro non sarebbero che querela presentate dalla moglie e poi rimesse, riferibili al momento in cui si è verificata la crisi coniugale.

Va tenuto presente, però, che il ricorrente è giunto in Italia a seguito di ricongiungimento familiare e pertanto nel suo caso ogni giudizio sulla pericolosità deve essere riferito alla concreta situazione.

Orbene siamo di fronte ad una persona che si trova in Italia da ventidue anni dove vivono anche i suoi genitori e la moglie separata con la figlia di circa sette anni, ha una regolare attività da più di dieci anni che gli consente di vivere dignitosamente, mantenendo anche il nucleo familiare.

E’ facile considerare che egli abbia ormai perso i suoi legami con il paese di origine dove dovrebbe tornare laddove non gli venisse rinnovato il permesso di soggiorno.

A fronte di tale situazione abbiamo un reato grave, ma commesso oltre sette anni fa, che non sembra da solo idoneo a fondare un giudizio di pericolosità sociale tale da ritenere incompatibile con la sicurezza sociale la sua permanenza in Italia.

Il provvedimento impugnato va, pertanto annullato, e la Questura di Milano nel riesercitare il potere discrezionale dovrà tenere adeguatamente conto di tutta la situazione complessiva del ricorrente come sommariamente ricostruita nella presente sentenza.

Le spese possono essere compensate stante la particolarità della vicenda ed il rigetto dell’istanza in sede cautelare a parte il rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate disponendo comunque il rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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