Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 11-03-2011, n. 9935 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 24 settembre 2010 il Tribunale per il riesame di Torino ha confermato l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Novara del 13 settembre 2010 con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere di M.G. in relazione al delitto di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale territoriale ha motivato tale decisione ritenendo sussistenti gli indizi di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del coimputato G., e della perquisizione a carico del M. dalla quale è emerso che egli deteneva ingenti somme di denaro contante, strumenti utili al confezionamento della sostanza stupefacente, e sulla base dei pedinamenti della P.G. dai quali è emerso il legame del M. con lo spacciatore G.. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha considerato il pericolo di reiterazione ricavato dalla ingente quantità di droga sequestrata che comprova l’inserimento in un grosso traffico di stupefacenti da cui deriva la necessità di costringere l’imputato ad interrompere i rapporti con tale ambiente delinquenziale.

Il M. propone ricorso avverso tale ordinanza lamentando nullità per violazione di legge con riferimento all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 73, 274 e 275 c.p.p., e nullità per illogicità e assenza della motivazione. In particolare il ricorrente lamenta che il tribunale territoriale avrebbe aderito in modo preconcetto alla linea dell’accusa senza considerare gli elementi addotti dalla difesa. Le dichiarazioni del G., poste a fondamento della motivazione relativa alla sussistenza degli indizi, sarebbero state rese addirittura successivamente all’arresto del ricorrente, inoltre i contatti con presunti acquirenti della droga da parte del G. e dello stesso ricorrente sarebbero solo ipotetici o, quanto meno, da approfondire. Il provvedimento impugnato non avrebbe nemmeno motivato in ordine alle esigenze cautelari, e, con riferimento al pericolo di recidiva affermato dal Tribunale, non sarebbe motivata la ritenuta insufficienza della misura degli arresti domiciliari.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Gli elementi da cui sono tratti i gravi indizi di colpevolezza sono dettagliatamente esposti dal Tribunale territoriale e non possono essere rivisitati in sede di legittimità considerando la logicità e completezza della motivazione. In particolare il Tribunale del riesame ha fatto specifico riferimento, non solo alle dichiarazioni confessorie ed etero accusatorie di altro imputato, ma anche a quanto risulta dal verbale degli agenti che hanno proceduto all’arresto del M. ed al sequestro del vario materiale di cui l’attuale ricorrente è stato trovato in possesso.

Altrettanto logica e compiuta è la motivazione del Tribunale in relazione alle esigenze cautelari per le quali sono stati considerati anche gli elementi favorevoli all’imputato quali il suo stato di incensuratezza, ma valutati sub valenti al pericolo di recidiva desunto dalle modalità del fatto pure dettagliatamente descritte e considerate soprattutto con riferimento all’inserimento del M. nel giro del commercio della droga.

Implicitamente tale motivazione esclude anche la possibilità di una misura cautelare meno afflittiva. Tale valutazione, come detto, essendo logicamente e congruamente motivata, sfugge ad ogni censura di legittimità nè può essere in questa sede oggetto di revisione essendo tale giudizio riservato al giudice del merito.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. del c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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