T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 681

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 14.02.11 e depositato nella stessa data, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Como che respingeva la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali ostativi al rilascio del provvedimento e revocava il permesso di soggiorno già concesso.

Il ricorrente articola tre motivi di ricorso; il primo lamenta la violazione di legge per omessa notifica del provvedimento ai sensi dell’art. 10 bis L. 241\90.

Il secondo motivo segnala il divieto di espulsione dello straniero privo di permesso di soggiorno nel caso in cui vi sia un pericolo di persecuzione nel paese di origine e questo sarebbe il caso del ricorrente che abbandonò il suo paese di origine dopo aver manifestato contro il governo del proprio paese.

Il terzo motivo denuncia il contrasto con l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha disposto l’affidamento in prova al servizio sociale come modalità di espiazione della pena.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non merita accoglimento.

Il ricorrente è stato condannato per reato che l’art. 4,coma 3, D.lgs. 286\98 ritiene ostativo al rinnovo del permesso senza lasciare alcun margine di discrezionalità all’autorità amministrativa.

Questa scelta del legislatore è stata recentemente avallata da una pronuncia della Corte Costituzionale (148\08) che ha riconosciuto al legislatore la facoltà di effettuare certe scelte in tema di immigrazione in considerazione dei numerosi interessi pubblici coinvolti con ampia discrezionalità che incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza.

Trattandosi di atto vincolato l’omessa notifica del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241\90 non rileva ex art. 21 octies,comma 2, L. 241\90.

Il divieto di espulsione dell’extracomunitario che corre rischi di persecuzione nel suo paese dovrà essere valutato dal giudice competente a sindacare il provvedimento di espulsione e comunque comporta la richiesta di asilo politico.

Le valutazioni operate dalla Magistratura di Sorveglianza si pongono su un diverso piano quale è quello dell’esecuzione della pena e non possono essere trasposte sul piano amministrativo.

Le spese possono essere compensate stante la condizione del ricorrente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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