Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 11-03-2011, n. 9934 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 17 settembre 2010 il Tribunale per il riesame di Genova ha rigettato l’impugnazione proposta da Z.C. avverso l’ordinanza del 2 agosto 2010 con cui il G.I.P. del Tribunale di Genova ha rigettato l’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all’art. 61, n. 2, art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 2 e 3, n. 1, art. 61 c.p., n. 2, artt. 110 e 56 c.p. e art. 629 c.p., commi 1 e 2, e art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale territoriale ha motivato tale decisione sostenendo la permanenza delle esigenze cautelari in considerazione della gravità dei reati commessi ed il breve lasso di tempo trascorso dagli stressi. Il Tribunale ha inoltre ritenuto di non escludere il pericolo di reiterazione nel reato, nè viene dedotto un percorso di recupero dalla tossicodipendenza che potrebbe indurre a ritenere possibile un allontanamento dell’imputata dall’ambiente da cui hanno tratto origine le condotte criminose contestate.

La Z. propone ricorso avverso tale provvedimento lamentando, con il primo motivo, inosservanza e mancata applicazione dell’art. 299 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione agli artt. 2, 10 e 13 Cost. ed alla L. n. 848 del 1955, art. 5. In particolare la ricorrente deduce che il Tribunale territoriale avrebbe astrattamente affermato l’esistenza del concreto pericolo ai fini delle esigenze dettagliatamente descritte dall’art. 274 c.p.p. senza considerare concretamente ed attualmente l’esistenza di tale pericolo pervenendo in tal modo ad un anticipato riconoscimento di colpevolezza. Con riferimento agli elementi istruttori acquisiti, la ricorrente deduce che nessuno dei testi escussi avrebbe testimoniato della partecipazione, sia pure marginale, dell’imputata ad attività di spaccio, facendo riferimento invece ad un uso collettivo di sostanza stupefacente; nè sarebbero emersi elementi per affermare la responsabilità nel contestato reato di rapina.

Con secondo motivo si lamenta inosservanza e mancata o erronea applicazione dell’art. 274 c.p.p., e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare si deduce la mancanza della concretezza del pericolo di reiterazione nel reato, affermato solo astrattamente, in violazione dell’art. 274 c.p.p. che richiede, appunto, la concretezza di tale pericolo che nel caso non sussisterebbe, per cui, anche ammettendo la sussistenza degli indizi di colpevolezza, non potrebbe essere limitata la libertà dell’imputata proprio per la mancanza di detto pericolo concreto di reiterazione nel reato.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato e va conseguentemente rigettato.

Il primo motivo si riferisce alle esigenze cautelari che sarebbero desunte dalla gravità di reati senza che vi siano prove o indizi di colpevolezza. La censura è infondata in quanto il Tribunale territoriale ha congruamente e logicamente ricavato la sussistenza delle esigenze cautelari dalla gravità dei reati, dalle modalità dei fatti e dal breve tempo trascorso dai medesimi. In ordine agli indizi di colpevolezza lo stesso Tribunale ha richiamato le intercettazioni ambientali. Non è possibile in sede di legittimità sindacare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito, soprattutto quando questa è finalizzata, non alla dichiarazione della responsabilità, ma alla valutazione della sussistenza e permanenza delle esigenze cautelari.

In ordine al secondo motivo di gravame con il quale si lamenta un’asserita mancata concretezza delle esigenze cautelari con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato, va pure considerato che, il Tribunale territoriale ha, sia pure assai sinteticamente, richiamato la pervicacia nell’attività delittuosa desunta dalla pluralità dei reati di cui si assumono i gravi indizi di colpevolezza, quale concreto elemento per affermare il pericolo di reiterazione. Lo stesso Tribunale ha pure considerato elementi favorevoli all’imputato, quali la puntuale osservanza delle prescrizioni connesse alla misura cautelare, giudicandoli tuttavia non prevalenti sugli elementi richiamati ai fini della concretezza del pericolo di reiterazione previsto dall’art. 274, lett. c) quale motivo per disporre la misura cautelare. Tale giudizio operato dal Tribunale non è censurabile in sede di legittimità stante la logicità della motivazione.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, quarta sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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