T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva impugnato l’atto indicato in epigrafe che era stato emesso dal Comune nel momento in cui gli era stato comunicato che non tutti i condomini avevano dato il loro assenso all’esecuzione di opere interessanti il cortile comune.

Nel frattempo aveva promosso un giudizio avanti al Tribunale di Varese relativamente alla controversia con i condomini.

Alla camera di consiglio del 14.6.2000 era respinta la richiesta di sospensiva.

All’esito della sentenza del Tribunale di Varese, confermata dalla Corte di Appello di Milano, che accoglieva parzialmente la domanda dell’attore, il D.C. demoliva le opere non riconosciute come regolari dal Tribunale e il Comune emanava ordinanza di revoca dell’annullamento parziale della concessione edilizia in sanatoria per la parte che il Tribunale aveva riconosciuto come regolare.

E’ pertanto venuta meno la materia del contendere con conseguente declaratoria in tal senso del Tribunale.

Le spese stante l’esito del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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