Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-12-2010) 11-03-2011, n. 9932 Rinuncia all’impugnazione Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.C.D. propone ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina del 21 settembre 2009 con la quale è stato rigettato il suo ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo del suo veicolo, emesso in data 12 agosto 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Latina.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

E’ stata, infatti, acquisita formale rinuncia del ricorrente al gravame di legittimità, pertanto ai sensi del combinato disposto dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., lett. d) esso va dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di Euro, 300,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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