T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 679

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso aveva impugnato la delibera di approvazione di un piano di recupero di immobile confinante con quello del ricorrente per l’illegittimità dello stesso e l’assoluta inidoneità a valorizzare l’ambito territoriale in cui si situava.

In virtù di un’osservazione tardiva presentata dalla società avente causa della G.G. s.a.s., originaria proprietaria degli immobili ricompresi nel piano di recupero, erano state apportate al progetto delle significative modifiche che accoglievano le critiche del ricorrente all’originario progetto e ne soddisfacevano le aspirazioni.

Successivamente veniva approvato il Piano di recupero modificato con revoca della delibera impugnata e pertanto è venuta meno la materia del contendere.

L’esito del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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