T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 678

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo relativo al mancato pagamento da parte dell’ASL di Bari di numerose fatture per un totale di Euro 80.741,70 oltre interessi.

Si trattava di crediti che la società aveva acquisito in virtù di rapporto di factoring con la Amplifon s.p.a.

Nelle more della procedura vi sono stati dei pagamenti parziali che hanno ridotto il debito a Euro 33.312,22.

Restano pertanto da versare Euro 36.985,43 comprensive di spese legali liquidate con il decreto ingiuntivo oltre gli interessi al tasso previsto dal D.lgs. 231\02 dalla scadenza delle fatture insolute al saldo che, nonostante regolare atto di diffida da parte della ricorrente, la ASL di Bari non ha provveduto a versare.

Per tale ragione appare necessario ingiungere alla amministrazione convenuta di versare quanto ancora dovuto entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

In caso di mancata ottemperanza si nomina fin da ora un Dirigente dell’Assessorato Regionale alla Sanità della Regione Puglia che verrà indicato dall’Assessore competente che provvederà a porre in essere tutte le operazioni contabili necessarie per procedere al pagamento dovuto, in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:

a) ordina all’ASL di Bari di provvedere alla completa esecuzione del giudicato di cui trattasi, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;

b) per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora commissario ad acta un dirigente dell’Assessorato alla Sanità della regione Puglia, indicato dall’Assessore, perché provveda, sotto sua personale responsabilità, all’indicato adempimento entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine di cui alla lettera a);

d) condanna l’ASL di Bari al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro millecinquecento/00, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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