Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-05-2011, n. 10928 Azioni a difesa della proprietà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 25-27 maggio 1999 R. G. conveniva davanti al Tribunale di Venezia B. V. e V.R., chiedendo che venisse accertato che la striscia di terreno di sua proprietà a confine con appezzamenti di terreno in proprietà o comproprietà dei convenuti non fosse gravata da servitù di passaggio a favore degli stessi.

I convenuti, costituitisi, resistevano alla domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Venezia con sentenza in data 19 marzo 2004, in base alla considerazione il confine del mappale 1071 di proprietà dell’attore era stato individuato nel relativo atto di acquisto con riferimento al tipo di frazionamento approvato dall’UTE il 20 aprile 1982 ed allegato a tale atto. Dalla relazione del CTU risultava che la situazione in loco delimitava esattamente la consistenza del fondo acquistato dall’attore.

Contro tale decisione R.G. proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Venezia con sentenza in data 7 novembre 2007, in base alle stesse considerazioni del giudice di primo grado.

R.G. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

Resiste con controricorso V.B..

Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso, che, per l’identità sostanziale delle critiche rivolte alla sentenza impugnata si possono esaminare congiuntamente, il ricorrente si duole della mancata considerazione di vari elementi dai quali era desumibile che il proprio fondo ha confini diversi da quelli accertati dai giudici di merito.

Il ricorso è infondato, non tanto per la considerazione che richiede una inammissibile rivalutazione del merito in sede di legittimità, ma soprattutto in quanto la decisione impugnata si è attenuta alla costante giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale in tema di accertamento dei confini è decisivo il riferimento al tipo di frazionamento allegato all’atto di acquisto.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei resistenti, che liquida per ognuno in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *