Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10125 costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Manfredonia, con sentenza del 4 marzo 2010 ha applicato ex art. 444 c.p.p. a L.N. P. la pena di mesi tre, giorni dieci di arresto ed Euro seimila di ammenda, "pena sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere, che dispone", per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c, artt. 181, 1432 e 146, in quanto realizzava in assenza di permesso di costruire in zona sottoposta al vincolo paesaggistico poichè situata entro i 300 metri dalla battigia, una recinzione lunga 250 m. e larga 20 m., con tettoia in ferro, muro perimetrale, in (OMISSIS) con la permanenza.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso, tramite il proprio difensore, l’imputata L.N., che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza, da ritenersi viziata per inosservanza nonchè erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’articolo 165 c.p.p., comma 4. Se è vero che il giudice nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità, legittimamente può subordinare detto beneficio all’eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell’opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile, nel caso di specie avrebbe dimenticato di indicare il termine entro cui l’imputata deve demolire le opere dissequestrate, con relativa inosservanza della legge penale. Il Tribunale avrebbe alterato i dati della richiesta di applicazione della pena variando unilateralmente i termini dell’accordo raggiunto dalle parti.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Si deve osservare che nel caso di specie il giudice ha illegittimamente modificato il contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti, disponendo che la concessione della sospensione condizionale della pena fosse subordinata all’esecuzione della demolizione delle opere abusive. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, proprio in riferimento ad una fattispecie analoga, che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, nel ratificare il contenuto dell’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i dati della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo che è rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, fermo restando per il giudice l’obbligo di ordinare la demolizione delle opere abusive (in tal senso, Sez. 3, n. 19788 del 29/4/2003, Leto Di Priolo, Rv. 224887).

Deve essere comunque ribadito che l’ordine di demolizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, è una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, di natura sostanzialmente amministrativa e con carattere ablatorio ed il giudice deve disporla anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti (vedi Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, PG in proc Costi, Rv. 246769, Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in proc. Monterisi, Rv. 205336). A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria, nè di misura di sicurezza). A nulla rileva che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, obbligatorio ex lege, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (vedi Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli, Rv. 240539).

In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Foggia per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata; dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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