T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 651

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava l’atto indicato in epigrafe ottenendo alla camera di consiglio del 9.1.2001 la sospensione dell’esecuzione poiché la difformità appariva sanabile per mancato aumento della superficie abitabile e della volumetria a seguito della difformità riscontrata.

Nell’imminenza dell’udienza di merito il ricorrente faceva presente di aver presentato domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 32 D.L. 269\2003 e che pertanto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’ordinanza di demolizione perdeva efficacia poiché anche in caso di rigetto della domanda di sanatoria, il Comune avrebbe dovuto emettere un nuovo provvedimento sanzionatorio.

Il Comune di Bollate concludeva nello stesso senso nella propria memoria.

Il ricorso pertanto deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse poiché le parti hanno esattamente richiamato un orientamento giurisprudenziale uniforme che ritiene che una domanda di condono o di sanatoria facciano venir meno l’efficacia lesiva di un ordine di demolizione poiché, all’esito del rigetto delle istanze di condono o di sanatoria, l’amministrazione deve comunque riemettere il provvedimento di natura sanzionatoria..

Le spese possono essere compensate visto l’esito del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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