Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10124 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha con sentenza dell’11 febbraio 2010 applicato nei confronti di S.G., imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (fatto accertato in (OMISSIS), il primo reato, e condotta in atto, il secondo), la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di giorni 15 di arresto ed Euro 4.700 di ammenda, con la sostituzione della pena detentiva in Euro 570. Il procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (in riferimento all’art. 135 c.p.) in quanto il giudice avrebbe operato in maniera errata il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria: esso doveva essere operato computando la somma di Euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, secondo quanto disposto dall’art. 135 c.p. a seguito della modifica apportata con la L. 15 luglio 2009, n. 94, già in vigore all’epoca dei fatti.
Motivi della decisione

Il ricorso non è fondato.

La condotta ascritta attiene allo sversamento nel terreno di proprietà dell’imputato di rifiuti speciali non pericolosi (residuo di demolizione edilizia misto a terreno vegetale) allo scopo di innalzare il livello del terreno stesso, con modificazione dello stato dei luoghi (in quanto il terreno da originaria destinazione agricola, sarebbe stato destinato a ricovero di automezzi). Anche se nella contestazione relativa al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (reato edilizio afferente la modificazione dello stato dei luoghi) il tempus commissi delicti è stato individuato come "condotta in atto" e quindi tale fattispecie è stata contestata come reato permanente, dalla parte motiva della decisione impugnata risulta evidente che sia le parti nell’ambito del loro accordo, che il giudice, hanno considerato il reato come perfezionatosi in data 25 maggio 2006. Infatti, proprio nella valutazione operata dal giudice di merito ai fini della verifica della eventuale sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., la condotta è stata ritenuta, per così dire, "esaurita" con lo sversamento dei rifiuti speciali al fine di realizzare un sito idoneo al ricovero di automezzi. Correttamente, quindi, il computo del ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria è stato effettuato con il criterio vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, tenuto conto della data di perfezionamento delle fattispecie di cui è processo.
P.Q.M.

rigetta il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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