T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 650

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti impugnavano il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo la sospensione dell’esecuzione che veniva concessa quanto alla sanzione pecuniaria, mentre veniva respinta relativamente all’ordine di ripristino.

In realtà ad una più attenta lettura del provvedimento impugnato emergeva che il Comune si era limitato ad applicare una sanzione pecuniaria ritenendo un ripristino poiché le opere erano connesse costruttivamente alle opere conformi.

Successivamente il Comune determinava l’importo da pagare nella minor somma di Euro 6.200 che i ricorrenti versarono senza riserve alla tesoreria comunale.

Ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse poiché non si vede quale utilità potrebbero trarre i ricorrenti da un eventuale annullamento dell’ordinanza impugnata dal momento che il suo contenuto sanzionatorio è stato superato dalla nuova determinazione dell’importo da pagare.

Né può dirsi che i ricorrenti hanno interesse a far dichiarare l’illegittimità del provvedimento per chiedere la restituzione di quanto versato in ossequio alla successiva quantificazione della somma da corrispondere perché il pagamento è avvenuto senza che fossero apposte condizioni di sorta.

Il ricorso va dichiarato, di conseguenza, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese possono essere compensate stante l’esito del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *