Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-12-2010) 11-03-2011, n. 10122 Edilizia e urbanistica Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IELLO Luigi che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio.
Svolgimento del processo

Il Tribunale di Vibo Valentia, sezione distaccata di Tropoea, ha applicato ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p. la pena di mesi 6 di arresto ed Euro 6.000,00 ciascuno nei confronti di S.A. e di R.A., imputati dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, denunciando violazione di legge perchè il giudice avrebbe omesso di disporre la demolizione dell’opera abusiva ( D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 31 e 98), imposta anche in caso di patteggiamento.

Nella specie, risulta dal verbale di accertamento dell’inadempienza all’ordine di demolizione di lavori edilizi abusivi del 6.9.2007 n. 570/07 della Polizia municipale di Nicotera, che gli imputati non hanno adempiuto all’ordine di demolizione nel termine prefissato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

L’ordine di demolizione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, è una sanzione caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell’organo istituzionale al quale il relativo esercizio è attribuito, che ha natura sostanzialmente amministrativa con carattere ablatorio ed il giudice la deve disporre anche nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti (vedi Sez. 3, n. 16390 del 27/4/2010, PG in proc Costi, Rv. 246769, Sez. Unite, n. 15 del 24/7/1996, PM in proc. Monterisi, Rv. 205336).

A tale sentenza, infatti, sono ricollegabili tutti gli effetti di una sentenza di condanna, ad eccezione di quelli espressamente indicati dall’art. 445 c.p.p., comma 1, fra i quali non è compresa la sanzione in oggetto (non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza).

A nulla rileva che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali e sottratto alla disponibilità delle parti stesse, di cui l’imputato deve tenere comunque conto nell’operare la scelta del patteggiamento (vedi Sez. 3, n. 24087 del 13/6/2008, Cacioppoli, Rv. 240539). Ne deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l), limitatamente all’omesso ordine di demolizione delle opere abusive, poichè questa Corte può riparare all’omissione di cui trattasi, emettendo direttamente il provvedimento dovuto, obbligatorio ex lege ed estraneo alla discrezionalità del giudice di merito (vedi Sez. 3, n. 3467 del 3/12/1999, PG in proc. Santori, Rv. 216378).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omesso ordine di demolizione, ordine che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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