T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 648

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

i sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione emesso dal Questore di Milano sulla base della mancanza di redditi sufficienti a garantire il suo mantenimento in Italia.

A tal fine faceva presente che aveva chiesto il rinnovo del permesso in data 8.1.2007 quando lavorava per la coop. r.l. Itaca ed era stato successivamente licenziato ottenendo un permesso che gli veniva consegnato in data 8.1.2009 con scadenza 9.1.2009.

Presentava così immediata istanza di rinnovo del permesso che veniva però rigettata.

I due motivi di ricorso lamentano:

a) la violazione degli artt. 5,comma 4, e 4, comma 3, T.U. Imm. perché al momento della richiesta di rinnovo egli disponeva di un regolare contratto di soggiorno e quindi aveva titolo per ottenere il permesso, mentre invece l’amministrazione aveva valutato la situazione al momento del rilascio del provvedimento senza aver rispettato i tempi procedimentali previsti per il rinnovo del permesso.

La mancanza di un regolare permesso non gli aveva consentito di reperire ulteriore occupazione poiché molti datori di lavoro non vogliono assumere personale che presenti la sola ricevuta della presentazione dell’istanza di rinnovo;

b) la violazione degli artt. 22,comma 11, T.U. Imm., 36 e 37 DPR 394\99 nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria perché al momento della richiesta del nuovo permesso non era stato rilasciato un permesso in attesa occupazione come previsto dall’art. 22,comma 11, citato, non avendo rilievo la circostanza che il ricorrente non aveva svolto attività lavorativa nei sei mesi precedenti all’emissione del nuovo provvedimento.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 21.12.2010 veniva richiesto all’amministrazione di produrre documentazione relativa all’istanza presentata dal ricorrente.

Alla successiva camera di consiglio del 22.02.2011 il ricorso passava in decisione, dopo il deposito della documentazione richiesta.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione presente in atti risulta che al ricorrente fu rilasciato un permesso per attesa occupazione con decorrenza 5.8.2008 e con scadenza 5.2.2009 pertanto alla scadenza di tale permesso non era possibile concederlo di nuovo con la medesima motivazione.

Si veda in merito quanto previsto dall’art. 37,commi 5 e 6,DPR 394\99: "5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato offre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell’elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all’accertamento, anche per via telematica, dell’inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell’elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell’ articolo 36bis.

6. Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.".

Il secondo motivo di ricorso è, quindi, infondato.

Parimenti inaccoglibile è il primo motivo poiché non è fondata la tesi sostenuta dal ricorrente circa l’obbligo dell’amministrazione di valutare la situazione dell’istante al momento della richiesta e non, all’esito dell’istruttoria, in occasione dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento.

L’art. 5,comma 5, D.lgs 286\98 nella sua prima parte così dispone: "Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato "; il rifiuto è possibile quando vengono a mancare i requisiti e ciò altro non può significare che i requisiti esistevano al momento della domanda e sono poi venuti meno.

Se poi il venir meno dei requisiti avviene nel periodo di validità del permesso, esso viene revocato.

Ciò dimostra ulteriormente come la valutazione delle condizioni di concedibilità del permesso deve essere attuale e non può essere cristallizzata al momento della presentazione dell’istanza.

Infatti anche in caso di perdita del lavoro durante la vigenza del permesso è prevista una comunicazione da parte del datore di lavoro al Centro per l’impiego e viene concesso il permesso in attesa occupazione per il periodo di durata ulteriore del permesso e comunque per un periodo non inferiore ai sei mesi.

Il ricorrente si è trovato in tale situazione nel momento in cui era in corso la valutazione del rinnovo del permesso per cui la Questura di Treviso quando ha appreso del licenziamento da lui subito, ha provveduto a rilasciare il permesso in attesa occupazione.

In conclusione la situazione del ricorrente era tale per cui al momento della scadenza del permesso concesso dalla questura di Treviso non vi era alcuna attività lavorativa in essere, né la successiva segnalazione di assunzione da parte della s.a.s. M. ha potuto essere considerata come elemento sopraggiunto ex art. 5,comma 5, T.U. Imm.

Infatti si tratta di ditta segnalata per aver rilasciato in più occasione false dichiarazioni di assunzione in favore di extracomunitari e peraltro non risulta che nel 2009 vi sia stato versamento di contributi in favore del ricorrente.

Il provvedimento di rigetto è, pertanto, correttamente motivato non potendosi procedere ad un ulteriore rilascio di permesso in attesa occupazione stante il disposto del comma 6 dell’art. 37 DPR 394\99, e non essendo stata reperita dal ricorrente prima del provvedimento impugnato altra occupazione che potesse essere valutata come fatto sopravvenuto.

In virtù delle condizioni economiche del ricorrente appare equo procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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