T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.U. impugnava gli atti indicati in epigrafe con cui gli era stata revocata una proposta di regolarizzazione di occupazione senza titolo di alloggio popolare.

Il ricorrente occupa dal 1979 un alloggio popolare sito in Milano via delle Ortensie 7 nel quale dal 1987 è andata a vivere l’anziana madre rimasta vedova; nel 1997 il Comune di Milano Settore Patrimonio ERP e Assegnazione Alloggi gli aveva proposto l’assegnazione di un diverso alloggio che il ricorrente rifiutava per ragioni di invalidità che gli rendevano difficile abitare al terzo piano.

Veniva successivamente emesso il provvedimento di revoca della proposta di sanatoria poiché il nucleo familiare superava i requisiti di reddito richiesti dall’art. 43,comma 2 lett. B), L.R. 28\90.

Il ricorso si fonda su cinque motivi.

Il primo lamenta il difetto di motivazione poiché non è indicato quale sarebbe il limite di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica né quale sarebbe il reddito del ricorrente e le modalità con cui è stato calcolato.

Il secondo motivo denuncia la violazione del principio del giusto procedimento e l’eccesso di potere per irrazionalità ed ingiustizia manifesta nonché la violazione dell’art. 2 L.R. 91\83 poiché non si sarebbe tenuto conto della malattia invalidante del ricorrente la cui incidenza sulla capacità lavorativa dello stesso è in corso di accertamento cosicchè qualunque provvedimento definitivo avrebbe dovuto attendere tale verifica.

Il terzo motivo eccepisce l’eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà con la precedente offerta di un altro alloggio che presupponeva la sussistenza dei requisiti per potervi accedere.

Il quarto motivo lamenta la violazione delle norme in materia di assegnazione degli alloggi popolari poiché la verifica sul reddito è stata compiuta in relazione al solo 1996 e non agli anni più recenti e comunque essendo la verifica richiesta su due annualità consecutive.

Il quinto motivo censura l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta perché l’occupazione senza titolo è dipesa dall’inefficienza dell’Amministrazione che non ha provveduto per tempo a regolarizzare la situazione del ricorrente abitante in loco fin dal 1979 e perché se l’alloggio propostogli nel novembre 1997 fosse stato confacente alle sue condizioni fisiche, oggi non sarebbe un occupante sine titulo.

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso facendo presente che il ricorrente aveva rifiutato l’offerta di altro alloggio non solo nel 1997, ma anche nel 1992 quando, a seguito della verifica della presenza di una sola persona nell’immobile gli era stato proposto un alloggio adatto per una sola persona.

Il ricorso è infondato.

Non può essere accolto il primo motivo in quanto il provvedimento ha specificato che il motivo del diniego era costituito dal superamento della soglia di reddito prevista dalla legge. Il ricorrente era a conoscenza dei suoi redditi e ben poteva chiedere quale fosse la soglia prevista o il metodo di calcolo prima di impostare il ricorso, anche perché alla luce del disposto dell’art. 21 octies L. 241\90 gli eventuali difetti della motivazione non rilevano quando il contenuto del provvedimento è vincolato.

Non è fondato il motivo relativo alla contraddittorietà poiché le precedenti offerte di alloggi in sostituzione di quello occupato erano state fatte in virtù di una domanda di sanatoria presentata nel 1996 per la quale ben potevano sussistere i requisiti.

Venendo al punto centrale del ricorso, la sanatoria da occupazione abusiva di alloggio popolare era all’epoca della presentazione del ricorso regolata dall’art. 43 L.R. 28\90 che così disponeva: "Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente Legge occupino senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica può essere disposta l’assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 12 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come modificato dall’art. 12 della presente legge.

L’assegnazione di cui al precedente primo comma è subordinata:

a) al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i sei mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all’accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall’art. 2 della LR 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dall’art. 2 della presente Legge;

c) all’impegno da parte dell’occupante del pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovute;

d) al sussistere di situazioni di fabbisogno abitativo che si verificano dopo l’entrata in vigore della presente Legge si provvede solo mediante la riserva di alloggi di cui al precedente art. 10."

Relativamente al requisito di cui al punto B) del secondo comma della norma sopra riportata l’art. 2 L.R. 91\83 come modificata dalla L:R. 28\90 così recitava per la parte di interesse: "…omissis….. f) chi usufruisca di:

f1) un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare, da calcolarsi ai sensi degli artt. 21 e 22 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 concernente " Norme per l’edilizia, non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata vigente al momento dell’indizione del bando di concorso. Tale limite può essere aggiornato dalla Giunta Regionale qualora il CER o il CIPE ai sensi della lett. o) dell’art. 3 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni, non vi provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l’aggiornamento, calcolato sulla base dell’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle determinazioni ISTAT, decorre dal primo gennaio successivo all’ultima revisione;

f2) nel caso in cui faccia parte del nucleo familiare un portatore di handicap con una percentuale minima individuale superiore al 66%, il limite di reddito di cui alla lett. f1) è elevato del 40%, nel caso in cui i portatori di handicap come sopra indicati siano due o più, tale limite e elevato al 60%;".

E’ evidente che, essendo stata presentata una nuova domanda di sanatoria nel 1997, in sostituzione di quella presentata nel 1986 nella quale si dava atto della presenza nel nucleo familiare anche della madre, l’anno che andava considerato per verificare la sussistenza del requisito reddituale era il 1996.

Nell’anno in questione il Comune di Milano, in ossequio ai criteri dettati dagli artt. 21 e 22 L. 457\78, aveva fissato il limite di reddito per ottenere l’assegnazione in sanatoria in lire 21 milioni.

Dalla documentazione prodotta dal ricorrente al Comune risultava una percezione di reddito da lavoro dipendente pari a Lire 41.623.710 ed una di reddito da pensione pari a Lire 15.396.680.

La somma di tali redditi anche al netto dell’abbattimento del 40% per la presenza di persona con un’invalidità superiore al 66% era superiore alla soglia sopra indicata.

Il ricorrente pertanto non aveva alcun titolo a permanere nell’abitazione abusivamente occupata fin dal 1979 con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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