T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente aveva acquistato, prima quale amministratore della s.n.c. F., e poi in proprio l’immobile di cui al provvedimento impugnato dall’I.M.I. s.p.a. per il quale era stata presentata una domanda di sanatoria nel 1986 ed una successiva autorizzazione edilizia su cui si era formato il silenzioassenso, ma che era poi stato annullato con delibera della Commissione Edilizia di Milano del 16.12.93.

Relativamente alle opere eseguite a seguito del silenzioassenso prima della sua revoca era stata presentata una domanda di sanatoria che il ricorrente dopo l’acquisto ha chiesto che venisse intestata a suo nome.

Il Comune di Milano accoglieva la domanda in sanatoria presentata nel 1986, ed il ricorrente presentava una domanda per completamento opere relativamente alla sanatoria del 1995 che veniva poi rigettata con il provvedimento impugnato perchè i lavori da sanare non erano stati ultimati entro il 31.12.93.

Il ricorso si articola su sei motivi.

Il primo denuncia la violazione dell’art. 39 L. 724\94 poiché la legge consente di completare le opere non ultimate per varie cause o sospese per provvedimento del Sindaco in virtù del richiamo degli artt. 35,comma 14, e 43 L. 47\85.

I lavori di completamento sono possibili a norma dell’art. 31,comma 2, L. 47\85 quando sia stato eseguito il rustico e la copertura e per le opere interne quando esse siano completate funzionalmente.

Il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tali norme che avrebbero consentito l’accoglimento dell’istanza del privato.

Il secondo motivo lamenta l’eccesso di potere per non aver fatto riferimento all’art. 31,comma 2, L. 47\85 con conseguente carenza di motivazione per mancato richiamo di tale norma nonostante la situazione rappresentata in fatto dal ricorrente integrasse i presupposti per la sua applicazione.

Il terzo motivo è speculare al secondo con l’unica differenza che la norma omessa nella motivazione è l’art. 35,comma 14, L. 47\85.

Il quarto motivo contesta l’errore di fatto e conseguente errore di diritto e l’eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria.

Il provvedimento afferma, diversamente da quanto accaduto, che le opere nono erano completate al 31.12.93, ma ciò sarebbe smentito dalle fatture allegate in relazione ai lavori svolti ed alla perizia giurata presentata in data 23.12.97 dal geom. O. sullo stato dei lavori sull’immobile al momento del provvedimento di sospensione della Commissione Edilizia del 24.12.93.

Ciò non può essere confutato dal rapporto del Settore Controlli Stabili del 8.9.05 data la genericità e apoditticità delle sue considerazioni.

Il quinto motivo denuncia l’eccesso di potere per la contraddittorietà tra il provvedimento impugnato e quelli in data 10.1.94 e del 18.4.97 del Comune di Milano.

Secondo il provvedimento della Commissione Edilizia, notificato in data 10.1.94, l’intervento era stato qualificato come risanamento conservativo e non manutenzione straordinaria, mentre il provvedimento del 18.4.97 affermava che il rilascio della concessione sarebbe avvenuto previa integrazione della documentazione, lasciando così intendere che il provvedimento favorevole era imminente.

Il sesto motivo lamenta l’eccesso di potere per violazione di circolari in quanto la circolare ministeriale 1.6.95 del Ministro dei Lavori Pubblici affermava che qualora fosse intervenuto entro il 31.12.93 un provvedimento amministrativo o giurisdizionale di sospensione dei lavori, le opere potevano essere ultimate nei limiti previsti dall’art. 43,comma 5, L. 47\85 cosa che di fatto è avvenuta nell’ambito del previsto risanamento conservativo..

Il Comune di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

E’ necessario innanzitutto ricostruita in fatto la vicenda precisando che il provvedimento di annullamento del silenzioassenso scaturì dalla verifica che i lavori per i quali si era richiesta la semplice autorizzazione come manutenzione straordinaria riguardavano in realtà un risanamento conservativo.

Il legale rappresentante della società dante causa del ricorrente attestò con dichiarazione sostitutiva che le opere erano state interrotte in data antecedente al 31.12.93 e dalla dichiarazione giurata del tecnico depositata in data 27.6.95 risulta che le opere non erano complete mancando l’ultimazione del consolidamento statico dell’edificio e la demolizione e realizzazione della nuova copertura..

Il sopralluogo di un tecnico comunale del 8.9.95 dava atto che le opere oggetto dell’istanza di condono non risultavano eseguite.

Nel sopralluogo effettuato in data 18.9.98 al momento in cui il ricorrente aveva presentato un progetto di completamento la polizia municipale aveva potuto constatare che lo stato dell’immobile era tale che non avrebbe consentito la permanenza di persone.

L’ultimazione della ristrutturazione dell’immobile al 31.12.93 non era di conseguenza avvenuta perché lo stesso non versava in una situazione tale da poter consentire quegli interventi di rifinitura che l’art. 43,comma 5, in relazione alla definizione di cui all’art. 31,comma 2, L. 47\85 consente.

Non vi era in sostanza un rustico ultimato con copertura completa nè si era dato corso al riassetto delle superfici interne che era uno degli obiettivi del progetto di risanamento e quindi mancava quel completamento funzionale che consente di autorizzare anche dopo la data individuata dal provvedimento di condono ulteriori interventi di rifinitura.

A fronte di una ricostruzione di fatto come sopra delineata e che dai documenti prodotti appare al Collegio correttamente effettuata (le fatture prodotte a riprova del contrario non dimostrano l’effettiva esecuzione delle opere prima del 31.12.93) le considerazioni in diritto contenute nel ricorso appaiono prive del presupposto applicativo.

Non si è fatto riferimento agli artt, 31,comma2, 35,comma 14, e 43,comma 5, L. 47\85 perché mancavano le condizioni per integrarne gli estremi dal momento che la prima definisce cosa debba intendersi per immobile ultimato anche all’interno e le altre due quali interventi è possibile compiere successivamente alla data di riferimento per l’applicazione del condono.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Tenuto conto della particolarità della vicenda e del fatto che il ricorrente è subentrato nel procedimento di condono per cui non ha depositato i presupposti rivelatisi poi quanto alla data di ultimazione dei lavori falsi, appare equo compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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