T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 643

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o nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la società istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale gli è stata ingiunta la demolizione di una recinzione realizzata abusivamente in zona B Parco del Ticino (divenuta B2 a seguito dell’approvazione della variante con delibera C.R. 26 novembre 2003, n. VII/919 relativa alla disciplina del Piano territoriale del coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino).

A sostegno del proprio ricorso l’istante ha dedotto eccesso di potere per genericità del provvedimento, difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed errore nei presupposti, difetto di istruttoria, violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e ss della legge n. 47 del 1985, della legge n. 662/1996, della legge regionale n. 22/99 e del d.lgs. n. 499/99, oltre che la violazione per errata applicazione delle norme del P.R.G. e del P.T.C. del Parco lombardo della Valle del Ticino e la mancata comparazione degli interessi e dei diritti delle parti private con quelli pubblici.

Successivamente la società ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il parere negativo del Parco del Ticino del 20 luglio 2005 su istanza di sanatoria che la ricorrente aveva presentato con la mera finalità risolutiva della controversia pendente.

Dopo la produzione di ulteriore memoria da parte dell’istante a conferma delle proprie conclusioni, alla pubblica udienza del 22 febbraio 2011 il gravame è stato, quindi, trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Parte ricorrente lamenta, essenzialmente, che l’ordinanza comunale sarebbe stata emessa illegittimamente, in palese travisamento dei presupposti, con difetto di istruttoria e di motivazione ed in violazione della legislazione vigente in tema di manutenzione di recinzioni nell’ambito del territorio del Parco della Valle del Ticino, con particolare riferimento alla zona B (ora B2).

Il comune intimato, infatti, dopo aver rilasciato alla ricorrente nel 1991 autorizzazione per lavori di manutenzione straordinaria delle due cascine site in territorio ricompreso nel Parco della Valle del Ticino, separate dalla roggia Visconti, avrebbe ritenuto la recinzione realizzata come nuova, ingiungendone la demolizione, mentre dalla documentazione prodotta si evincerebbe chiaramente la preesistenza di tale recinzione, sostituita in considerazione del grave stato di conservazione. Tale sostituzione sarebbe pienamente ammissibile secondo le disposizioni che regolano la zona del Parco della Valle del Ticino. Nello stesso errore sarebbe, poi, incorso anche lo stesso Ente Parco in sede di rilascio di parere su autorizzazione in sanatoria che l’istante aveva richiesto nel 2004 al solo fine di dirimere la presente controversia.

Dall’esame della complessiva documentazione versata in atti le suddette deduzioni della ricorrente risultano integralmente confermate.

Emerge, in particolare, il palese difetto di istruttoria sia nell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione che nell’emissione del parere dell’Ente Parco, risultando evidente la preesistenza almeno di alcuni tratti della recinzione e di cancellate risalenti nel tempo dall’esame della pratica edilizia presentata nel 1991 dalla società istante, inerente l’assenso alla ristrutturazione delle due cascine site sul sito in questione, separate da una roggia della quale era stata, pure, richiesta (ed autorizzata) la recinzione per motivi di sicurezza.

Tale preesistenza si evince, inoltre, dal verbale di sopralluogo del 12 luglio 2000, ove si legge che: "…dalla documentazione fotografica allegata alla P.E. n. 72/91, si rileva la presenza di cancelli in ferro notevolmente ammalorati in corrispondenza dell’accesso all’area".

Tanto premesso, i provvedimenti impugnati, che considerano come di nuova realizzazione la recinzione realizzata, risultano almeno inficiati dal dedotto difetto di istruttoria e di motivazione.

Il collegio osserva, peraltro, come risulti confermato anche l’assunto della ricorrente in ordine alla perfetta assentibilità della manutenzione delle recinzioni preesistenti nella zona ricadente nel Parco della Valle del Ticino, attualmente individuata come B2 dagli strumenti urbanistici vigenti.

Dall’esame della delibera del Consiglio regionale 26 novembre 2003, n. VII/919, relativa all’approvazione della variante alla disciplina del Piano territoriale del coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, risulta che in tale zona è ammessa la sostituzione delle recinzioni se realizzate con staccionate in legno permeabili alla fauna e che sono ammesse recinzioni relative alle pertinenze degli edifici necessarie per motivi di sicurezza o previste da specifiche norme di legge, realizzate preferibilmente in legno e/o con siepi naturali, risultando le stesse, invece, vietate nei tratti interessati dalla viabilità del Parco.

Risulta, pertanto, l’assentibilità delle recinzioni sostituite dalla ricorrente, essenzialmente realizzate in conformità di tali prescrizioni e necessarie anche al fine della tutela della sicurezza pubblica, in considerazione dell’esistenza della roggia Visconti.

Per le suesposte considerazioni il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno accolti, assorbendosi ogni ulteriore motivo di doglianza e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, unitamente al ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Condanna il comune intimato alla rifusione delle spese di lite nei confronti della società ricorrente, che si liquidano in euro 1.500, compresi gli oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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