T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 642 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente gravame la ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe, con i quali il comune le ha comunicato l’emanazione della concessione in sanatoria richiesta il 31.7.99 per l’effettuazione di opere di ristrutturazione edilizia relativamente ad un immobile di sua proprietà, subordinandone il rilascio e l’efficacia al versamento ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge n. 47/85, a titolo di oblazione, del contributo di concessione ex L. 10/77, pari a lire 47.615.072, nonché ha comunicato che la concessione edilizia successivamente richiesta l’8.6.2000, avente ad oggetto la formazione nello stesso immobile di due nuove unità immobiliari al piano terra ed al piano secondo, non potrà essere istruita finchè non verrà rilasciata la succitata concessione edilizia in sanatoria.

A sostegno del ricorso l’istante deduce con riferimento alla prima nota impugnata l’errata applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge n. 47/85 e l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti, ritenendo non dovuti i contributi per opera abusivamente realizzata in totale difformità dalla concessione, atteso che le variazioni avrebbero costituito solo una minima parte rispetto a quella assentita, mentre riguardo alla seconda nota si duole dell’illegittimità dell’aver subordinato l’istruzione della nuova pratica di concessione edilizia al versamento dei contributi concernenti la suddetta concessione in sanatoria, la cui emissione sarebbe già avvenuta.

La ricorrente ha, altresì, formulato istanza risarcitoria con riferimento, essenzialmente, al ritardo nel rilascio dei succitati provvedimenti da parte del comune.

Si è costituito il comune intimato, che ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in considerazione della mancata notifica dello stesso al Consorzio Parco delle Groane, atteso che il sito su cui è situato l’immobile sarebbe posto all’interno di una riserva naturale paesistica (Parco delle Groane), soggetto a vincolo paesaggistico ed idrogeologico ed il rilascio dell’obbligatorio parere positivo all’emanazione dei provvedimenti assentivi sarebbe stato subordinato dal Consorzio del Parco alla produzione di ulteriore documentazione da parte della ricorrente; ne ha chiesto, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito, controdeducendo puntualmente alle specifiche doglianze.

Con ordinanza n. 3990/00 del 6 dicembre 2000 la sezione II del Tribunale ha accolto in parte l’istanza cautelare – rilevando l’avvenuto rilascio della concessione in sanatoria – subordinatamente alla concessione di cauzione fidejussoria pari alla misura del contributo, con invito all’amministrazione a dare ulteriore corso nell’esame della pratica edilizia C/00/056.

A fronte di presentazione da parte della ricorrente di polizza fidejussoria, l’amministrazione ha, dunque, istruito la pratica volta al rilascio della concessione edilizia, avvenuto in data 31 marzo 2001.

Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 22 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Deve, innanzitutto, dichiararsi l’improcedibilità del ricorso con riferimento alla seconda censura dedotta, con cui si assume l’illegittimità dell’aver subordinato l’istruzione della nuova pratica di concessione edilizia al versamento dei contributi concernenti la concessione in sanatoria, la cui emissione sarebbe già avvenuta in precedenza.

Dalla documentazione versata in atti e come già detto sopra risulta, infatti, che, successivamente alla proposizione del ricorso, all’accoglimento parziale della domanda cautelare ed a fronte di presentazione da parte della ricorrente di polizza fidejussoria, il comune di Solaro ha rilasciato la concessione edilizia di specie sin dal 31 marzo 2001.

Si ritiene, pertanto, che la ricorrente non abbia più alcun interesse alla decisione del presente gravame relativamente alla nota del 5 ottobre 2000, atteso che nessun ulteriore vantaggio deriverebbe all’istante dall’annullamento della nota medesima, in questa sede impugnata, la cui efficacia è stata tempestivamente sospesa già dal 6 dicembre 2000.

Il ricorso è, invece, infondato, con riferimento alla nota del 15 settembre 2000, risultando, di conseguenza, superfluo lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte per la mancata notifica del ricorso al Consorzio Parco delle Groane, in omaggio al principio di economia processuale e di sinteticità delle pronunce giurisdizionali (art. 3, comma 2, c.p.a.).

La ricorrente lamenta, in sostanza, l’errata applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge n. 47/85 nella quantificazione del contributo da versare per il rilascio della concessione in sanatoria, assumendo che gli interventi dalla stessa realizzati sarebbero stati di lieve difformità rispetto alla concessione inizialmente rilasciata e che il contributo andasse, di conseguenza, commisurato esclusivamente con riferimento a tali lievi variazioni.

Il collegio si riporta, in proposito, al costante orientamento giurisprudenziale per il quale possono definirsi varianti in corso d’opera i soli interventi edilizi in lieve difformità dal progetto assentito che si rendano necessari nel corso dell’edificazione per ragioni tecniche non previste o prevedibili al momento della redazione di esso; pertanto, non può ascriversi alla nozione delle c.d. varianti leggere l’intervento in questione, che è consistito nella integrale ristrutturazione dell’edificio, nonché in modifiche esterne, interne con demolizione e costruzione in posizione diversa di tavolati divisori a tutti i piani, tipologiche e di destinazione dei locali di tale entità da determinare la totale modifica dell’originario progetto.

Tanto si evince dall’esame degli elaborati progettuali presentati al comune di Solaro, versati in atti, dai quali risulta l’effettuazione di opere di demolizione delle strutture murarie preesistenti, la chiusura di alcune aperture e la riduzione o la realizzazione di altre, la formazione di finestre e porte finestre mai assentite e di balconi, con conseguente ampliamento delle superfici e delle volumetrie dell’edificio.

L’istanza di ristrutturazione di edificio residenziale in sanatoria veniva, infatti, corredata della descrizione di tutte le opere esterne ed interne realizzate in difformità rispetto alla concessione edilizia rilasciata, con il calcolo delle superfici originariamente assentite e di quelle nuove, con l’analitica descrizione delle opere realizzate in difformità, predisponendo 7 tavole attestanti gli interventi realizzati e non assentiti, con il relativo computo metrico estimativo, nonché la quantificazione del costo di costruzione delle stesse, pari a lire 110.669.537.

Tanto premesso, del tutto legittimamente il comune intimato ha proceduto nella fattispecie in questione all’applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge n. 47/85 per la quantificazione del contributo di concessione ex L. 10/77, sulla base del computo metrico estimativo delle opere eseguite in difformità e del calcolo del costo del contributo di costruzione effettuati direttamente dal progettista, anche in considerazione dell’ubicazione dell’immobile, costruito su area che si trova all’interno di una riserva naturale paesistica e sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.

Parimenti infondata si ritiene la domanda di risarcimento per il danno che l’amministrazione intimata avrebbe causato alla ricorrente mediante il proprio comportamento illegittimo e dilatorio, anche in considerazione dell’aggiornamento della quantificazione degli oneri di urbanizzazione nel frattempo intervenuto con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 25 febbraio 2000.

Sul punto, dalla documentazione versata in atti risulta che, a fronte di istanza di concessione edilizia in sanatoria per ristrutturazione presentata il 31 luglio 1999, il comune di Solaro richiedeva il parere obbligatorio al Consorzio Parco delle Groane il 7 settembre 1999, il quale lo subordinava alla produzione da parte della ricorrente di ulteriore documentazione chiarificatrice, avvenuta solo nel maggio e nell’agosto del 2000. Il parere positivo del Consorzio Parco interveniva in data 14 giugno 2000 ed il 2 settembre 2000 si riuniva la commissione edilizia comunale, integrata dagli esperti in materia ambientale, mentre la concessione edilizia in sanatoria veniva emessa il 12 settembre 2000; il 15 settembre ed il 5 ottobre 2000 venivano emesse le note oggetto della presente impugnazione.

Tanto premesso, il ritardo nel rilascio dei provvedimenti assentivi di cui si discute è, dunque, addebitabile alla esclusiva responsabilità della ricorrente, che ha tardato nel produrre la documentazione integrativa prontamente richiestale dall’amministrazione (comune di Solaro e Consorzio Parco delle Groane).

Nessun danno è stato, inoltre, provocato dall’emissione della nota dell’ottobre 2000, che subordinava l’istruzione della nuova pratica edilizia al pagamento del contributo per il rilascio della precedente concessione in sanatoria, atteso che l’efficacia di tale nota è stata prontamente sospesa in sede cautelare, come sopra precisato.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, per il resto, deve essere respinto, unitamente all’istanza risarcitoria.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e, per il resto, lo respinge, unitamente all’istanza risarcitoria, come in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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