Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-12-2010) 11-03-2011, n. 9885 Competenza per territorio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza depositata il 14/7/2010 S.S. – tratta in arresto il 30/6/2010 in esecuzione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti complessivamente determinate in anni cinque, mesi sette e giorni ventinove di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica di Cosenza in data 7/4/2010- ha avanzato richiesta di restituzione in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p., sottolineando di avere avuto contezza dell’esistenza delle due condanne a suo carico indicate nel detto provvedimento di cumulo (sent. 4/12/2002 del Tribunale di Rossano, irr. il 12/5/2005; sent. 10/4/2007 del Tribunale di Cosenza, confermata il 18/3/2008 dalla Corte di Appello di Catanzaro, irr. il 23/6/2008) solo dopo averne ottenuto copia dall’Ufficio Matricola del carcere, subito dopo il suo arresto.

L’istante ha precisato: che entrambe le sentenze erano state pronunciate nella sua contumacia; che in esecuzione di altro precedente provvedimento di cumulo relativo ad altre condanne aveva espiato la pena nelle forme della restrizione in carcere dal 16/2/2006 e poi nelle forme della detenzione domiciliare dal 14/12/2006 fino al 21/3/2007 in via di (OMISSIS), dove da sempre aveva abitato unitamente al convivente ed ai suoi cinque figli; che in relazione alla sentenza 18/3/2008 della Corte di Appello di Catanzaro era competente a pronunciarsi sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare la Corte di legittimità.

La richiesta avanzata nell’interesse di S.S. – nella parte di competenza di questa Corte – merita accoglimento.

Come più volte enunciato da questa Corte (cfr. Cass. sentenze n.2718/2009 e n.23137/20089) la disposizione di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 – così come modificato dalla L. 22 aprile 2005, n. 60 – prevede, ai fini della restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento; sicchè, mentre compete all’istante la prova circa la tempestività della richiesta di restituzione nel termine, rimane onere del giudice la verifica in ordine alla sussistenza (e compresenza) di quelle che sono condizioni ostative all’accoglimento dell’istanza, quali la conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la rinuncia volontaria ad impugnare (cfr.

Cass. sent. n.837/2009). Ciò premesso e valutate le emergenze processuali, deve convenirsi sulla fondatezza dell’istanza considerato che, pacifico lo stato di contumacia della S. nel procedimento definito con la sentenza 18/3/2008 della Corte di Appello di Catanzaro, corrobora la sostenuta tardiva conoscenza del procedimento in questione da parte dell’istante il considerevole periodo di detenzione subito dalla donna in contestualità con il procedimento de quo senza ricezione di alcuna notifica od avviso presso il luogo di detenzione (prima nelle forme della detenzione in carcere e poi nelle forme della detenzione domiciliare) pur facilmente individuabile, la omessa considerazione dell’indicazione di domicilio presente nel provvedimento di cumulo precedentemente emesso a carico della S. e parimenti riportata nei due verbali di arresto redatti dalla Questura di Latina in esecuzione di tale provvedimento di cumulo sia nella data del 25/2/2004 che nella data del 17/2/2006. Pertanto non potendo, anche alla luce di siffatte circostanze, attribuirsi alla S. un qualsivoglia comportamento indicativo di un suo inequivoco disinteresse per il processo, incompatibile con la chiesta restituzione nel termine per proporre impugnazione, deve accogliersi l’istanza nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Restituisce S.S. nel termine per impugnare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 18/3/2008. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro per gli adempimenti previsti dall’art. 176 c.p.p., comma 2.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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