T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 639

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’odierno ricorso, notificato in data 13.11.2000 all’unica parte qui intimata e depositato il successivo 20.11.2000, l’esponente ha impugnato la deliberazione di approvazione del P.T.C. sopra specificata, nella parte concernente la classificazione tra le aree prevalentemente agricole dei lotti di sua proprietà.

I vizi dedotti fanno tutti leva sulla figura dell’eccesso di potere, prospettata sotto diversi profili (per carenza di presupposto e di motivazione, per illogicità, per sviamento di potere, per contraddittorietà e per disparità di trattamento).

Si è costituita Regione Lombardia, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e sollevando, altresì, un’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al Consorzio controinteressato.

Alla Pubblica udienza del 21.12.2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il Collegio ritiene di dovere preliminarmente scrutinare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’unica parte evocata in giudizio come Amministrazione resistente.

Stando alla difesa regionale l’odierno ricorso sarebbe inammissibile, per mancata notifica dello stesso nei confronti del Consorzio del Parco regionale della Valle del Ticino, ente cui deve essere imputata la deliberazione di adozione del P.T.C. qui contestato.

L’eccezione è fondata, nei sensi che di seguito si passa ad esporre.

È opportuno, ancor prima, premettere alcuni cenni, sulla normativa disciplinante la materia dei piani regionali per la tutela dei parchi.

Si tratta, cioè, della disciplina introdotta, quanto alla Regione Lombardia, con la Legge Regionale numero 82, del 16 settembre 1983, con cui è stato istituito il Parco naturale della Valle del Lambro (art. 1), la cui gestione è stata affidata ad un Consorzio fra 33 Comuni e le Province di Milano e Como.

Con la Legge Regionale Lombardia n. 1, del 19.01.1996, poi, il numero di comuni è passato a 35 (con l’ingresso nel Consorzio dei Comuni di Correzzana e Casatenovo) e si è aggiunta la Provincia di Lecco di nuova istituzione.

Il territorio del Parco Valle del Lambro è costituito dal territorio degli Enti consorziati di cui all’art. 1 dello Statuto consortile, approvato con D.G.R. 20 febbraio 1998 n.6/34738, compreso nell’area perimetrata e vincolata a parco dal Piano Territoriale di Coordinamento, strumento previsto dall’art. 6 della L.R. n.82 cit.

Tra le principali finalità del Consorzio si segnalano, accanto a quella di progettare, realizzare e gestire il Parco Valle del Lambro, quella di elaborare ed adottare la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco, nonché, di esprimere parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta (cfr. art. 3 dello Statuto cit.).

Sono Organi del Consorzio l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Revisori. L’Assemblea è costituita dal Presidente della Provincia di Milano, Como e Lecco o loro delegati e dai Sindaci dei Comuni consorziati o loro delegati. Sono componenti di diritto, con voto consultivo, i Presidenti del Consorzio di Bonifica dell’Alto Lambro e del Consorzio ecologico Alto Lambro e Piano d’Erba ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 82 del 16.09.1983.

Quanto alle attribuzioni e alle competenze dell’Assemblea consortile, tenuto conto che la stessa rappresenta l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’attività del Consorzio, ad essa compete il potere deliberativo, tra l’altro, sulla proposta di piano territoriale di coordinamento, i programmi ed i piani attuativi di settore, i regolamenti d’uso del Parco, da assumere con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli enti associati.

Da quanto suesposto consegue, non soltanto, la riferibilità al Consorzio della soggettività giuridica, ma anche la titolarità in capo ad esso di una posizione giuridica differenziata e qualificata rispetto alla generalità, in relazione alle vicende relative alla gestione del Parco della Valle del Lambro.

Sennonché, a differenza di quanto ritenuto dalla Regione Lombardia, che, con particolare riguardo alla deliberazione qui gravata, ha sostenuto la riconducibilità della posizione del Consorzio a quella del soggetto controinteressato al ricorso, il Collegio ritiene che la posizione del Consorzio debba, più correttamente, essere valutata in termini di Autorità coemanante, insieme alla Regione, del Piano del cui annullamento si tratta.

Tenuto conto, infatti, del procedimento scandito dal legislatore regionale per la formazione dei piani parco regionali (art. 19 L.R. n. 86 cit., e s. m. i.) non v’è dubbio che si tratti di atto complesso, al cui perfezionamento contribuiscono, con un ruolo di pari rilevanza, tanto il Consorzio che la Regione (quest’ultima, non più con legge regionale, ma con deliberazione della Giunta regionale, a seguito delle modifiche introdotte con la L.R. n. 11 del 28.02.2000).

Ne consegue che, nell’odierna vicenda, essendo stato impugnato l’atto conclusivo di un procedimento che ha avuto inizio proprio con una deliberazione dell’assemblea del Consorzio (la n.3 del 15.1.1997), recante appunto l’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento, cui è seguita, dopo una complessa fase istruttoria demandata ad apposita Conferenza di servizi, la deliberazione regionale di approvazione datata 28/7/2000, si deve ritenere che la qualifica di "Autorità emananti" spetti sia al Consorzio che alla Regione.

Pertanto, essendo stato notificato l’odierno ricorso soltanto alla Regione, lo stesso deve ritenersi inammissibile, per difetto di notifica al Consorzio, quale Autorità coemanante l’atto complesso qui in contestazione (cfr., per i casi analoghi di ricorso giurisdizionale proposto avverso le prescrizioni di piano regolatore generale, qualora esso sia notificato soltanto al Comune e non anche alla Regione, o viceversa, attesa la sua natura di atto complesso risultante dal concorso di volontà del Comune e della Regione che, peraltro, è l’Autorità emanante lo strumento urbanistico: T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 30 maggio 2002, n. 1374; T.A.R. Veneto, 23 dicembre 1999, n. 260, T.A.R. Reggio Calabria, 27 maggio 2000, n. 788, nonché, Cons. Stato, VI Sez., 6 luglio 2000, n. 3785; V Sez., 19 maggio 1998, n. 616; Cons. Stato, II Sez., 12 dicembre 1990, n. 358; analogamente, in materia di piano delle cave di cui alla l. reg. Lombardia 30 marzo 1982 n. 18, che pure costituisce un atto complesso, imputabile sia alla provincia, ente delegato per legge, che alla regione, sicché la stessa provincia, quale autorità emanante, è parte necessaria del giudizio, cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 18 febbraio 1997, n. 290).

Conclusivamente, quindi, l’odierno ricorso, notificato soltanto alla Regione, deve essere dichiarato inammissibile, per mancata evocazione in giudizio del Consorzio del Parco, come sopra specificato.

Sulle spese, tuttavia, il Collegio ritiene si possa disporne la integrale compensazione fra le parti costituite, stante la definizione in rito del gravame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *