Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-11-2010) 11-03-2011, n. 9880 Detenzione abusiva e omessa denuncia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza 10.11.2005 del Tribunale della medesima città, che aveva condannato C.G. alla pena di un anno e due mesi di reclusione e Euro 200,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e concessa la sospensione condizionale e la non menzione, per il reato continuato di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo (un fucile da caccia) accertato il (OMISSIS).

A ragione della decisione, i giudici di merito osservavano: che i Carabinieri avevano riferito d’avere sorpreso il C. e il coimputato P. (non impugnante) che andavano a caccia; che il C. imbracciava un fucile che non poteva detenere nè portare, non avendolo egli denunciato e non essendo in possesso di licenza; che il luogo in cui l’imputato era stato sorpreso doveva ritenersi pur essendo di proprietà del coimputato P., aperto al pubblico, trattandosi di campagna non recintata; che non poteva credersi alla tesi difensiva – secondo cui il P. aveva portato per la caccia entrambi i fucili (da lui denunziati) ed essendo stato colto da malore ne aveva solo momentaneamente fatto tenere uno al C. – anzitutto perchè non era verosimile che, avendo due fucili, ne avesse dato uno soltanto all’amico a causa del malore improvviso e inoltre perchè nessun malore risultava segnalato ai Carabinieri all’atto dell’intervento, i quali avevano anzi riferito che i due apparivano intenti alla caccia.

2. Ricorre l’imputato personalmente e chiede l’annullamento della sentenza impugnata denunziando:

2.1. violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p. in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p. sul rilievo che, nonostante l’imputato avesse dichiarato domicilio fin dalla fase delle indagini in (OMISSIS), e a tale indirizzo gli atti gli fossero stati notificati in primo grado, inopinatamente la citazione a giudizio per il dibattimento d’appello era stata notificata in (OMISSIS) (allo stesso indirizzo era stato d’altronde notificato l’estratto contumaciale e per tale ragione era stato accolto l’incidente d’esecuzione proposto avverso l’erronea dichiarazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado); nè poteva ritenersi che l’imputato avesse comunque avuto effettiva e tempestiva conoscenza dell’atto, dal momento che era rimasto contumace, aveva proposto l’eccezione con il ricorso, non era dato comprendere dalla relata a mani di chi la notificazione fosse stata effettuata nè la qualità del ricevente;

2.2. violazione della legge sostanziale e manifesta illogicità della motivazione, nonchè travisamento dei dati processuali, in relazione:

– all’affermata riconducibilità del luogo, ove l’imputato era stato sorpreso, alla nozione di luogo aperto al pubblico, nonostante: fosse di proprietà del coimputato; fosse recintato con delimitazione dei confini, e i Carabinieri avessero riferito che l’avevano raggiunto attraversando delle serre; si trattasse di terreno in pieno ed esclusivo possesso del coimputato e circondato da terreni in proprietà esclusiva di suoi parenti, con esclusione dell’accesso di terzi;

– alla denegata verosimiglianza del malore, che non considerava: il dato che il coimputato aveva posato in terra anche l’altro fucile;

valorizzava un labile ricordo dei Carabinieri infarcito di proposizioni perplesse; svalutava senza ragione te concordi dichiarazioni dei due imputati; si fondava sull’assenza di prova di un malore temporaneo, in realtà impossibile da fornire;

2.3. erronea violazione della legge penale sostanziale e vizi di motivazione laddove, in violazione del principio di specialità ( art. 15 c.p.), perchè si era omessa qualsivoglia considerazione in ordine alla sussistenza del reato concorrente di detenzione illegale del fucile, in situazione nella quale la condotta di detenzione coincideva totalmente con quella di porto e in questa si esauriva;

2.4. manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego dell’attenuante della L. n. 685 del 1967, art. 5, giustificata in base alle medesime ragioni che sorreggevano la condanna (che afferivano alla sussistenza del reato), senza valutare componenti oggettive e soggettive e quantità e qualità delle armi, e nonostante l’implicito riconoscimento, attesa la pena minima e le circostanze attenuanti generiche, della gravità minima del fatto;

2.5. violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, in tutte le sue componenti, e alla estremamente ridotta diminuzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

1. Osserva il Collegio che il primo motivo appare infondato.

La notifica non è stata omessa e a fronte della dedotta mera irregolarità della sua effettuazione ad indirizzo diverso di quello asseritamente dichiarato, è stata ricevuta da persona che ha accettato di riceverla per conto dell’imputato dichiarandosi familiare convivente, nè risulta (e neppure è concretamente dedotto) che l’imputato non abbaia avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudidum. E’ per conseguenza irrilevante che la firma apposta sulla relata non appaia all’apparenza leggibile. In ogni caso il vizio, che come detto non consiste in una omessa notifica e che perdo potrebbe semmai aver prodotto una nullità a regime intermedio, risulta sanato da fatto che il sostituto del difensore dell’imputato (dallo stesso nominato) in udienza nulla aveva eccepito, accettando così gli effetti dell’atto (S.U. n. 119 del 27/10/2004, Palumbo).

2. Il secondo motivo, il quarto e il quinto, attengono, per quanto concerne la condanna per il delitto di porto illegale del fucile impiegato per la caccia, a valutazioni di merito adeguatamente giustificate e perciò insindacabili in questa sede.

Le prospettazioni difensive, con le quali si contestava la sussistenza di una condotta autonoma di porto e le caratteristiche di luogo aperto al pubblico sono state difatti già esaurientemente esaminate e confutate dai giudici di merito sulla base di quanto all’opposto riferito dai Carabinieri, riassunto sopra nei "fatto", e la loro riproposizione in questa sede introduce l’inammissibile richiesta di un terzo riesame del fatto.

Del pari congrua è la giustificazione del diniego della circostanza del fatto di lieve entità ( L. n. 895 del 1967, art. 5), sul rilevo che la condotta di porto, coniugandosi con l’uso dell’arma in luogo accessibile a chiunque, appariva di rilevante pericolosità.

Le circostanze attenuanti generiche sono state infine riconosciute e l’entità della diminuzione della pena che ne è conseguita è il risultato di apprezzamento squisitamente di merito, non sindacabile dal giudice di legittimità. 3. E’ invece fondato il terzo motivo, relativo alla imputazione di detenzione illegale del fucile.

E’ assodato, per quanto emerge dalle sentenze di merito, che il C. e il P. portavano due fucili che erano stati entrambi denunciati ed erano legittimamente detenuti dal P., il quale in occasione dell’uscita di caccia ne aveva dato uno in uso al ricorrente. Non risultando che il C. avesse autonomamente detenuto o avuto in disponibilità il fucile di proprietà del coimputato prima o dopo tale occasione, per costui la condotta di detenzione deve ritenersi interamente coincidente con quella di porto ed è pertanto da considerare in essa assorbita (Sez. 1, Sentenza n. 7759 del 11/06/1996, Zavettieri).

4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo perchè il fatto non sussiste, e la pena inflitta a titolo di continuazione per tale reato, pari a due mesi di reclusione e Euro 50 di multa, deve essere eliminata.

Per il resto, invece, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione illegale del fucile perchè il fatto non sussiste ed elimina la pena relativa di due mesi di reclusione e Euro 50,00 di multa, rideterminando la pena residua in un anno di reclusione e Euro 150,00 di multa.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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