T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 09-03-2011, n. 465 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il comune di Nardò, con il provvedimento impugnato, ha ordinato al ricorrente la demolizione di un immobile e di una veranda in ampliamento, realizzati senza la necessaria concessione edilizia.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per il seguente motivo: Violazione di legge. Violazione art. 7 l. 47/1985.

Deduce il ricorrente che è illegittimo l’ordine di demolizione quando, come nel caso in esame, l’immobile in questione è sottoposto a sequestro penale.

Nella pubblica udienza del 9 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’esistenza del sequestro penale non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

La circostanza che l’immobile abusivamente realizzato sia sottoposto a sequestro penale non osta all’adozione dell’ordine di demolizione, dal momento che è possibile motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile proprio al fine di ottemperare al predetto ordine. (Tar Napoli, sez. VII, 3 novembre 2010, n. 22291; Tar Catania, sez. I, 27 settembre 2010, n. 3846; Tar Lazio, sez. I, 9 febbraio 2010, n. 1785; Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2010, n. 2999).

Pertanto è legittima l’ingiunzione a demolire emessa in pendenza di sequestro penale sul manufatto abusivo, dal momento che è onere del responsabile motivatamente domandare all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile e, pertanto, qualora il soggetto obbligato neppure dimostri di aver richiesto il dissequestro del bene allo scopo di demolirlo, non può successivamente far valere il fatto del sequestro quale causa di forza maggiore impeditiva della demolizione.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, proprio perché la presenza di un sequestro penale sul bene oggetto del provvedimento di demolizione non comporta l’illegittimità di quest’ultimo. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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