Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10226 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso il decreto di archiviazione parziale con cui il 19- 23.3.2010 il GIP di Isernia nel procedimento a carico, tra gli altri, dei carabinieri tenente B.A. e sottufficiale D. N.D. ha disposto l’archiviazione per i capi A, B, D, E, F, G ed H (con denominazione tratta dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari del 15.5.2008), rigettando la richiesta di archiviazione relativamente al capo C ( art. 81, 368 e 479 c.p. in danno di Cu.An.), con altre statuizioni accessorie, hanno proposto ricorso per cassazione, con autonomi atti, gli avvocati Ranaldi, nell’interesse della persona offesa P.A., e S., difensore di P.G., con i seguenti rispettivi motivi:

2.1 Avv. Ranaldi:

– nullità del provvedimento impugnato per inosservanza delle disposizioni stabilite a pena di nullità, artt. 11, 177 e 178 c.p.p., perchè il decreto sarebbe stato adottato da giudice funzionalmente incompetente, posto che i reati addebitati agli indagati avrebbero determinato l’inganno del sostituto procuratore della DDA che aveva svolto le indagini conseguenti all’attività dei due militari;

– nullità del provvedimento impugnato per abnormità in quanto espressione dell’esercizio di un potere non riconosciuto al giudice dalla legge, perchè la motivazione del decreto avrebbe contenuto valutazioni anticipate di merito, con apprezzamento compiuto allo stato degli atti della responsabilità degli indagati, invece consentita solo al dibattimento;

nullità del provvedimento impugnato per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al rigetto dell’archiviazione per il capo C ed all’archiviazione di quella in danno dei P., per la stretta connessione che sarebbe esistita tra le due ipotesi, nonchè alla ritenuta prospettazione non deformata dei fatti all’autorità giudiziaria (pag. li ricorso), alla rilevanza attribuita al provvedimento del Riesame nel procedimento denominato piedi d’argilla ed alla riferita appartenenza dei P. a sodalizio criminale in una con i "calabresi";

2.2 Avv. S.:

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all’art. 11 c.p.p., in relazione al fatto che pubblico ministero titolare delle indagini e GIP avrebbero assunto la qualità di persona offesa o danneggiata dai reati, per essere stati indotti in errore nell’esercizio della propria attività giudiziaria, per l’abuso della fiducia riposta nei militari operanti. In definitiva l’intera autorità giudiziaria molisana avrebbe dovuto essere ritenuta persona offesa dalle condotte attribuite ai militari indagati, per il tradimento della fiducia riconoscibile a chi svolge indagini di polizia giudiziaria;

violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai capi A, B, D e da E a I, abnormità del provvedimento impugnato, perchè il rigetto dell’archiviazione per il capo C, ammettendo la configurabilità del confezionamento di una falsa notizia di reato avrebbe dovuto imporre la rivalutazione dell’intero contesto ed in particolare del delitto associativo.

3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’inammissibilità dei ricorsi. Tutti i difensori hanno depositato memorie.

4- I ricorsi sono inammissibili perchè manifestamente infondati, quanto al motivo sull’incompetenza funzionale, e diversi da quelli consentiti, quanto agli altri motivi.

Non esiste un reato di "tradita fiducia" che determini la qualità di persona offesa o danneggiata in tutti i magistrati che operano nel medesimo distretto in cui agiscono appartenenti alla polizia giudiziaria che, in ipotesi accusatoria, abbiano sviato la propria attività dai fini istituzionali. Ogni sviamento rileva in tanto in quanto sia sussumibile in una determinata fattispecie incriminatrice, in relazione alla quale i criteri per l’individuazione del soggetto che deve essere considerato persona offesa o persona danneggiata sono solo quelli propri di ciascuna fattispecie: il che vale anche per il magistrato inquirente del singolo procedimento. Nel caso concreto il GIP ha condivisibilmente spiegato perchè i magistrati del distretto, ed in particolare il sostituto procuratore che ebbe a svolgere le indagini sulle indicazioni dei sottoposti alle indagini ed il GIP investito della richiesta di archiviazione non potessero assumere tali qualità e, sul punto, i ricorsi sono del tutto generici.

Quanto agli altri motivi, il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione è ammesso per i soli casi di nullità previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5 ( art. 409 c.p.p., comma 6).

Solo la violazione del contraddittorio pertanto, per esplicita scelta del legislatore, è idonea a legittimare l’impugnazione, perchè ciò che esclusivamente rileva non è il contenuto argomentativo del provvedimento di archiviazione, insindacabile per volontà specifica della norma processuale, ma l’impossibilità di interlocuzione del soggetto persona offesa che abbia chiesto tempestivamente di interloquire.

Nel caso di specie, i ricorrenti non deducono violazione del contraddittorio ma solo contestano l’ampiezza e la logicità della motivazione: si tratta di "vizi" che sono appunto inidonei a consentire l’impugnazione, nè la prospettazione del provvedimento in termini di abnormità può consentire di aggirare la precisa e specifica scelta legislativa nella materia. Anche perchè la persona offesa ha sempre la possibilità della via risarcitoria civile, ove ritenga non condivisibile l’apprezzamento insindacabile del GIP. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende, equa in relazione al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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