T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 433 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) l’art. 45 comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, nel trasferire al giudice ordinario le questioni di pubblico impiego privatizzato, ha posto il discrimine temporale in materia di giurisdizione con riferimento non alla fase di instaurazione della controversia o all’adozione degli atti conseguenziali alla medesima, ma in correlazione al dato storico, costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, con la conseguenza che è il titolo di tale pretesa che deve risultare antecedente al 30 giugno 1998, affinché la domanda possa essere proposta, purché presentata non oltre il 15 settembre 2000, davanti al giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 89);

b) nella specie, non soltanto la pretesa azionata in ricorso trae origine da un provvedimento successivo al 30 giugno 1998, cioè la deliberazione n. 3609 del 12/07/2009 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. n.6 ha, al punto 2, espressamente escluso la retrodatazione del trattamento economico, ma la stessa domanda risulta proposta oltre la prescritta data del 15 settembre 2000, essendo stato il ricorso notificato il 14/11/2003 e depositato il 03/12/2003;

c) di conseguenza il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario;

d) si ravvisano valide ragioni, anche in relazione alla natura della controversia, per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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