Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-05-2011, n. 10871 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con atto di citazione notificato il 19-20/10/1998 P. F., T.N., T.A.M.D. e T. R. hanno chiesto al Tribunale di Lucera, sezione di Apricena, la condanna dell’ANAS e della impresa Marmo Pietro al risarcimento dei danni subiti a causa della occupazione ed irreversibile trasformazione di un terreno utilizzato per la realizzazione di un’opera pubblica ed espropriato solo dopo la scadenza dei termini dell’occupazione legittima e della stessa dichiarazione di pubblica utilità;

che costituitisi entrambi i convenuti nonchè la srl Marmo Pietro, cui il M. aveva ceduto la propria azienda con tutti i debiti e i crediti, il giudice adito ha declinato la giurisdizione perchè il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, aveva devoluto la materia alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo; che su gravame dei danneggiati, la Corte di appello di Bari ha riformato la decisione di primo grado, rinviando le parti davanti al Tribunale;

che l’ANAS spa ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo con l’unico motivo che sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo perchè si trattava di causa per il risarcimento del danno derivato da un’occupazione appropriativa e, dunque, da un esercizio legittimo del potere autoritativo della PA;

che i fratelli T. hanno resistito con controricorso, con il quale hanno contestato la fondatezza della tesi avversa; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che queste Sezioni Unite hanno già più volte chiarito che per effetto della intervenuta dichiarazione d’incostituzionalità del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le domande di risarcimento del danno da occupazione appropriativa proposte prima della entrata in vigore della legge n. 205/2000 (C. cass. 8204 del 2005, 13432 del 2006, 3042 del 2007 e 9321 del 2007);

che trattandosi di principio che il Collegio condivide e ribadisce, rimane unicamente da aggiungere che la causa di cui si discute è stata introdotta con atto di citazione notificato nell’ottobre 1998;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario su di essa;

che il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’ANAS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, rigetta il ricorso e condanna la spa ANAS al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi 3.200,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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