Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10225 Pene accessorie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Monza applicava a R.O., ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di tre anni due mesi di reclusione e 3000 Euro di multa (pena così determinata: pena base per il capo A, delitto ex art. 648 bis c.p., nove anni e 9000 Euro; riduzione per l’attenuante ex art. 62 c.p., n. 6 a sei anni e 6000 Euro; ulteriore riduzione per le attenuanti generiche a quattro anni e 4000 Euro; aumento per la continuazione a quattro anni nove mesi e 4500 Euro; riduzione per il rito), con l’indulto per tre anni di pena detentiva e per l’intera pena pecuniaria e l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore fiduciario, con unico motivo denunciando violazione di legge in relazione all’applicazione della pena accessoria.

In particolare deduce che dovendosi tener conto della riduzione del concordato terzo di pena per il rito alternativo anche nell’individuazione della pena base concretamente irrogata, tale pena risultava inferiore ai tre anni di reclusione.

2. Il procuratore generale ha presentato conclusioni scritte conformi.

3. Il ricorso è fondato: per determinare l’eventuale applicabilità della pena accessoria ai sensi dell’art. 29 c.p., dalla pena detentiva finale indicata per il reato più grave, di quattro anni di reclusione, andava ulteriormente tolta la riduzione concordata per il rito alternativo (Sez. 6, sent. 21113 del 25, 3-5.5.2004; sez. 5, sent. 46340 del 26.11-16.12,2008; Sez. 1, sent. 12894 del 6- 24.3.2009). Risultando dal computo della pena che in questo caso la diminuzione concordata è stata dell’intero terzo, la pena detentiva attribuibile al reato ritenuto più grave è in effetti di due anni otto mesi, il che rende inapplicabile la pena accessoria.

Consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che va eliminata. Trattandosi di sanzione applicata d’ufficio dal Giudice e non oggetto dell’accordo tra le parti, questo rimane infatti efficace.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di R. O., limitatamente all’applicazione della pena accessoria di cui all’art. 29 c.p., che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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