T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 431 Competenza per materia

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Il Comune di Alcamo stipulava il 27/05/2003 con la A. s.p.a. contratto di appalto per la gestione della discarica pubblica controllata di prima categoria sita in c.da. Vallone Monaco del medesimo Comune, per la durata di mesi sei, che scadevano il 26/08/2003. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, veniva operato il sequestro di detta discarica per fatto illecito che il Comune riteneva ascrivibile a responsabilità anche della A. s.p.a., per cui con determina dirigenziale n.1915 del 20/08/2003 si la risoluzione del contratto a decorrere dal 18/07/2003, data di emissione del sequestro penale della discarica ed inoltre l’incameramento della fidejussione.

1.2.Donde il ricorso, notificato il 07/11/2003 e depositato il giorno 20 seguente, col quale la A. s.p.a. chiedeva l’annullamento della citata determina dirigenziale e degli altri provvedimenti specificati in epigrafe.

1.3.Il ricorso veniva affidato ai motivi di censura seguenti.

(Riguardo alla risoluzione del contratto)

Violazione del dell’art.340 all. F della legge n.2248/1865. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, di motivazione e di presupposti.

(Riguardo al verbale di gara del 19/08/2003)

Violazione del D.Lgs. n.157/1995, della L. n.241/1990, della L.r. n.10/1991. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità. Violazione dei principi generali di razionalità e proporzionalità.

(Riguardo al bando di gara)

Illegittimità dell’art. 6 lett. a), qualora tale previsione, secondo cui non possono partecipare alla gara ditte che abbiano contenzioso aperto col Comune, venisse intesa nel senso di comprendervi anche l’avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

(Riguardo al verbale di gara del 15/09/2003)

Illegittimità derivata e violazione del bando di gara.

1.4.Si costituiva il Comune di Alcamo che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo TAR adito in favore del Giudice ordinario; eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso in quanto diretto avverso una pluralità di atti non connessi oggettivamente; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva comunque il rigetto.

1.5.L’impresa individuale C.A., contro interessata, si costituiva con memoria depositata il 28/11/2003 e, successivamente proponeva ricorso incidentale notificato il 04/12/2003 e depositato il giorno 9 seguente.

1.6.Seguivano, ricorso incidentale e domanda riconvenzionale del Comune di Alcamo, memorie di replica del Comune e della ricorrente.

1.7. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2011 il ricorso veniva posto in decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, così come correttamente eccepito dalla difesa del Comune di Alcamo.

La ricorrente mette le mani avanti in ricorso, affermando la sussistenza della giurisdizione amministrativa, nel presupposto che l’appalto di cui si è disposta la risoluzione attiene alla materia di pubblici servizi, sicchè la controversia ricadrebbe nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva. Nella memoria del 05/02/2011 la A. s.p.a. " ribadisce la giurisdizione del Giudice adito, tenuto conto che la questione verte in materia di risoluzione di contratto di appalto stipulato per l’affidamento di un servizio pubblico ". E cita, in proposito, la decisione del Consiglio di Stato, Sez. V, 12 ottobre 2004 n. 6574 che afferma la giurisdizione del G.A. in tema di " risoluzione per inadempimento del contratto di appalto, stipulato inter partes, per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. "

Fattispecie che è evidentemente diversa da quella in esame in quanto quell’appalto concerneva attività sussumibile sotto la nozione di servizio pubblico i cui fattori distintivi sono – secondo il pacifico orientamento del Consiglio di Stato, condiviso dalla predetta decisione – da un lato, la connotazione del servizio, sul piano finalistico, dall’idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, e, dall’altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento dell’attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata, invece, una comune attività economica.

Nel caso in esame, invece, l’appalto attiene alla gestione di una discarica pubblica, che non rientra nella nozione di servizio pubblico, come sopra individuato, sicchè la controversia sulla risoluzione del relativo contratto (alla quale sono connessi gli altri provvedimenti impugnati) rientra nella giurisdizione del giudice ordinario non trattandosi di atto autoritativo ma di esercizio di un diritto potestativo della amministrazione appaltante (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5071; TAR Milano Sez. III, 24 novembre 2010, n.7346).

3. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle controparti che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento /00) oltre IVA e CPA, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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