Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10223 Pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza del 14.4.2010 il Tribunale di Sanremo applicava ad D.A., ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e per i reati di resistenza, lesioni volontarie aggravate e porto di coltello, la pena finale di quattro mesi venti giorni di reclusione, cui perveniva con il seguente computo: pena base per il più grave delitto di resistenza, sei mesi, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica nel quinquennio; aumento per la continuazione "interna al capo B ed esterna con lo stesso" giorni venti; aumento per la continuazione con il capo C, dieci giorni;

riduzione per il rito.

In particolare il Tribunale richiamava l’insegnamento della Corte costituzionale (ordd. 193/2008 e 171/2009) e della sentenza di questa Corte 32625/2009, osservando che nella fattispecie l’imputato non era già stato ritenuto recidivo reiterato con sentenza definitiva precedente al momento della commissione dei reati per cui si procede.

2. Ricorre il procuratore generale di Genova, denunciando violazione di legge in relazione all’entità degli aumenti per la continuazione in concreto irrogati, perchè non sarebbe corretto pretendere la previa applicazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4 in pregresse sentenze. Richiama sul punto insegnamento diverso di questa Corte, con le sentenze 20960/2009 e 37482/2008. 3. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

4. Il ricorso è infondato.

Con le sentenze della prima Sezione nn. 31735/2010 e 17928/2010 questa Corte ha consapevolmente confermato l’insegnamento della sentenza della stessa Sezione 32625/2009 che, in adesione all’interpretazione già prospettata dalla Corte costituzionale che, oltre a muovere dai principi costituzionali in materia di trattamento sanzionatolo, poggia sul tenore letterale della norma, ha ritenuto che l’aumento ex art. 81 c.p., comma 4 possa applicarsi solo nei confronti di soggetti "ai quali sia (già) stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4". Nè il ricorso nè le conclusioni scritte della parte pubblica si confrontano con gli argomenti svolti in tali conformi sentenze – e che questa Sezione condivide – sicchè non vi sono ragioni per discostarsene, anche perchè la giurisprudenza richiamata dalla parte pubblica (in particolare Sez. 6 sent. 20960/2009) non è in termini esatti, non trattando espressamente il punto specificamente oggetto dell’insegnamento delle sentenze prima richiamate.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *