T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 426 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.I ricorrenti, ex dipendenti del Comune di Palermo con la qualifica di "Vigili scelti", chiedevano unitamente ad altri colleghi, con ricorso RG 2302/1998, il riconoscimento del diritto all’inquadramento nella qualifica di Capo settore in applicazione dell’art. 33 del D.P.R. n. 191/1979 a decorrere dall’1.10.1978 e l’annullamento della determinazione sindacale n. 1050 del 31.12.1997, nella parte in cui escludeva gli stessi dai benefici giuridici ed economici di cui alla norma citata, ritenendo che detta esclusione fosse da ricondurre alla ritenuta applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. ai fini del trattamento economico, essendo tutti i ricorrenti andati in pensione oltre cinque anni prima dall’emanazione della delibera del 16.9.1997 che ha deciso per l’operatività dell’art. 33 con tutte le conseguenza di legge.

1.2. Con sentenza n. 1479 del 24 ottobre 2001 veniva accolto il ricorso, statuendosi che " il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui esclude gli attuali ricorrenti nella motivazione implicita dell’applicabilità del termine prescrizionale breve."

Si precisava, tuttavia, che " il diritto all’inquadramento non può essere riconosciuto in capo ai ricorrenti allo stato degli atti, atteso che non vi sono nella documentazione di causa elementi idonei ad attestare il possesso da parte degli stessi dei requisiti richiesti dalla norma contrattuale predetta ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, e da ricollegarsi allo svolgimento delle superiori mansioni nell’arco di tempo in riferimento. "

Si evidenziava anzi al riguardo " che il Comune, nella propria memoria difensiva, ha dedotto l’infondatezza, in ogni caso ed a prescindere dalla questione relativa al termine prescrizionale, della richiesta all’inquadramento nel merito per cinque degli attuali ricorrenti sulla base della considerazione che per gli stessi difetterebbero i richiesti requisiti in punto di fatto."

Concludeva quindi la sentenza nel senso che " l’applicazione a favore dei ricorrenti della determinazione sindacale n. 1050/97 per cui è causa, resta subordinata in concreto alla verifica di quanto sopra da parte dell’Amministrazione comunale in ordine alle mansioni svolte da ciascuno dei ricorrenti medesimi nel periodo temporale in riferimento."

1.3.Al fine di conseguire l’esecuzione di tale sentenza – il cui appello interposto dal Comune di Palermo non risulta ancora deciso – gli interessati notificavano al Comune atto di diffida a provvedere che restava senza esito, sicchè agivano col ricorso in epigrafe – ritualmente notificato e depositato – chiedendo l’esecuzione della predetta sentenza.

1.4.Con memoria depositata l’11/01/2011 il Comune di Palermo chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere in quanto con determinazione dirigenziale n.472 del 05/08/2010, pubblicata il 02/09/2010 avrebbe dato esecuzione alla sentenza di cui si controverte.

1.5. Replicavano i ricorrenti sostenendo che la predetta determina sarebbe elusiva delle statuizioni contenute nella ripetuta sentenza n.1479/2001.

1.6. Alla Camera di consiglio del 04/02/2011 i difensori delle parti chiedevano che il ricorso fosse posto in decisione.

2. Il ricorso è in parte fondato, nei sensi di seguito specificati.

La determinazione dirigenziale n.472 del 05/08/2010, nel dare esecuzione alla sentenza della sezione n. 1479/2001 ha stabilito che:

" gli ex dipendenti Sigg.ri V.G., G.N., P.A., S.F. e R.G., non sono risultati in possesso dei requisiti previsti dall’art.33 D.P.R. 191/1979 ";

sono in possesso di tali requisiti, soltanto i Sigg.ri P.S., F.S., D.F.V., D.G.A., Q.A., T.P.V., L.P. e B.G. i quali venivano, perciò inquadrati, sotto il profilo giuridico e con decorrenza 01/10/1978, nella qualifica di " Capo Settore ";

e, sotto il profilo economico, di " fare riserva di adottare ulteriori provvedimenti all’esito del giudizio in atto pendente dinanzi al C.G.A. avverso la sentenza che si esegue con il presente provvedimento, previo accertamento dell’effettivo diritto ad eventuali benefici economici ".

Orbene, se si può concordare con la difesa dei ricorrenti sulla fondatezza della pretesa a conseguire gli effetti economici, quanto all’ex dipendente P., in conseguenza del disposto inquadramento nella qualifica di Capo Settore, dall’01/10/1978, che la determina in questione invece, illegittimamente, si riserva di adottare all’esito del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1479/2001, in contrasto con l’esecutività della stessa, non ugualmente può farsi riguardo alle deduzioni relative ai ricorrenti Ventura e Galioto, esclusi dall’applicazione dell’art. 33 D.P.R. n.191/1979.

Si contesta, infatti, nella memoria di replica, che " la verifica da parte dell’Amministrazione in ordine alle mansioni svolte da ciascuno dei ricorrenti medesimi nel periodo temporale in riferimento, come imposto dalla sentenza n.1479/2001, deve necessariamente svolgersi in base ai criteri stabiliti con la determinazione sindacale n.1050 del 31.12.1997, in parte qua non impugnata né annullata "; in sostanza, mediante le schede di valutazione personale sottoscritte a suo tempo dal Comandante dei VV.UU.

Se non che la sentenza n.1479/2001, come s’è detto, contiene una statuizione di accoglimento limitato all’aspetto motivazionale implicito nella delibera 1050/1997 dell’applicabilità del termine prescrizionale breve, mentre lascia all’Amministrazione comunale il compito di accertare, caso per caso, la sussistenza in capo ai ricorrenti, dei requisiti dall’art. 33 D.P.R. n.191/1979, per l’inquadramento nella qualifica di Capo Settore.

Ed invero, nel giudizio amministrativo di impugnazione favorevolmente conclusosi per il ricorrente il giudicato si forma con esclusivo riferimento ai vizi dell’atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, non essendo in toto applicabile alla giurisdizione degli interessi il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto ed il deducibile in via di azione o eccezione; ne consegue che la sede per sindacare la legittimità dell’atto adottato dall’amministrazione in fase di esecuzione del giudicato, sotto profili che non abbiano formato oggetto delle statuizioni contenute nella sentenza, non è quella dell’ ottemperanza ma quella ordinaria della cognizione, non potendo lo strumento dell’ ottemperanza essere utilizzato per introdurre in giudizio questioni indipendenti dal giudicato, ossia tali da costituire oggetto di un’autonoma controversia (Cons. Stato, sez. VI, 09 giugno 2005, n. 3027).

La relativa censura deve ritenersi dunque inammissibile ed il ricorso pertanto può trovare accoglimento nei limiti suindicati, in relazione cioè al mancato riconoscimento dei benefici economici nei confronti del dipendente P. S..

3.Le spese del giudizio si possono compensare tra le parti a ciò ravvisandosi, valide ragioni.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi e limiti suindicati e, per l’effetto, ordina al Comune di Palermo di dare esecuzione alla sentenza della Sezione n. 1479/2001, entro tali limiti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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