Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10218 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza 16.6.2 008 – 3.5.2010 della Corte d’appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 19.6.2007 del Tribunale di Bagheria, aveva ridotto la pena inflitta a D. E. per il delitto di cui all’art. 570 c.p., determinandola in cinque mesi venti giorni di reclusione e 533 Euro di multa, ricorre nell’interesse dell’imputato il difensore fiduciario, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 442 c.p.p.. Infatti, procedutosi con rito abbreviato, la Corte d’appello aveva confermato la pena base di sei mesi e 600 Euro, ridotto l’aumento per la recidiva a due mesi e 200 Euro e, quindi, dalla pena di otto mesi e 800 Euro operato la riduzione del terzo per il rito, tuttavia pervenendo alla pena detentiva finale sopra indicata, illegale perchè diversa da quella aritmeticamente corretta di cinque mesi dieci giorni di reclusione.

2. il ricorso, che "attacca" la sola quantificazione della pena detentiva, è fondato.

Risultando esposti compiutamente nella motivazione della sentenza impugnata i calcoli propri dei diversi passaggi del computo relativo al trattamento sanzionatorio, questa Corte può procedere direttamente alla rettificazione ai sensi dell’art. 619 c.p.p., comma 2, con la precisazione che la pena detentiva inflitta deve intendersi quella di cinque mesi dieci giorni di reclusione, fermo il resto.
P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta è quella di mesi cinque giorni dieci di reclusione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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