T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 423 Atti amministrativi diritto di accesso Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con istanza pervenuta al Comune di Agrigento il 14/09/2010, il Sig. A.A. chiedeva di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti in forza dei quali taluni operai incaricati dal medesimo Comune avevano proceduto alla demolizione di alcune parti di un fabbricato di sua proprietà sito in Agrigento, cortile Noto, via Caracciolo n. 14, individuato al N.C.E.U. al foglio n.142, part. n.1695, sub.13.

In assenza di riscontro a detta richiesta, proponeva ricorso a questo T.A.R., notificato il 09/11/2010 e depositato il giorno 15 seguente, col quale chiedeva l’adozione di un ordine di esibizione a carico del Comune della documentazione richiesta, in virtù degli artt. 22 e segg. della L. n.241/1990, di cui per l’appunto deduceva la violazione.

1.2. Alla Camera di consiglio del 04/02/2011 il procuratore del ricorrente chiedeva che il ricorso venisse posto in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Posto che la nozione di " situazione giuridicamente rilevante " (contenuta nell’art. 22, l. 1990 n. 241), per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440) deve riconoscersi che nella fattispecie il ricorrente dimostra, senza essere smentito dal Comune – che sebbene ritualmente intimato, ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, per eventualmente contrastare le deduzione avversarie – di avere un interesse, giuridicamente tutelabile, ad accedere agli atti richiesti con la domanda, ricevuta dal Comune di Agrigento il 14/09/2010, rimasta inevasa.

Il ricorso va pertanto accolto e si deve di conseguenza ordinare al Comune predetto di consentire al ricorrente di accedere agli atti indicati nella ripetuta istanza e di estrarne copia, previo pagamento dei diritti previsti dall’art. l’art. 7 comma 4, L. n.241/1990 (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 25 ottobre 1999, n. 1709) con le modalità ed i tempi che indicherà il Comune medesimo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina al Comune di Agrigento di consentire al ricorrente l’accesso agli atti, come specificato in motivazione.

Condanna il Comune di Agrigento al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000, 00 (mille/00) oltre IVA e CPA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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