Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-03-2011) 14-03-2011, n. 10217 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’appuntato scelto dei carabinieri Z.L. era imputato dei delitti di concussione e violenza carnale in danno di una prostituta, nonchè di furto aggravato di una sim card sottratta in occasione di una perquisizione domiciliare, per fatti rispettivamente dell’11 luglio e del 10 marzo 2007.

Il 21.4.2009 il Tribunale di Brescia lo riconosceva colpevole dei tre reati, il terzo qualificato come peculato, e lo condannava alla pena di giustizia, previo riconoscimento della continuazione tra i primi due delitti, nonchè delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, oltre che di quella ex art. 323 bis c.p., ed alle pene accessorie di legge.

Con sentenza in data 28.1-29.3.2010 la Corte d’appello di Brescia confermava l’affermazione di colpevolezza per i due fatti, riqualificando quello del marzo come furto aggravato, escludendo l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 2 ritenuta contestata in fatto, e rideterminava le pene in quella complessiva di cinque anni quattro mesi di reclusione, confermando nel resto, anche in ordine alle statuizioni civilistiche.

2. Due i ricorsi proposti nell’interesse dello Z..

2.1 Il primo ricorso risulta redatto dall’imputato e dall’avv. Villini, con il medesimo atto di impugnazione, depositato il 12 maggio 2010, nominato difensore fiduciario con revoca di ogni altro precedente difensore. Questi i motivi (esposti nell’atto dalle pag.

28 e seguenti):

1- mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 317 e 609 bis c.p., sul punto dell’attendibilità della teste persona offesa in relazione alla chiamata ad un connazionale, alla telefonata durata 55 minuti, alla telefonata delle 0,18, nonchè alla pregressa conoscenza tra persona offesa ed imputato, ai tempi di svolgimento dell’episodio ed all’attribuzione allo Z. delle telefonate provenienti dall’utenza oggetto di furto;

2- medesimi vizi in relazione al delitto di furto della carta sim, sul punto dell’impossibilità che tale sim fosse all’interno dell’abitazione perquisita anche dal ricorrente;

3- violazione " dell’art. 606 c.p.p." in relazione agli artt. 323 bis e 69 c.p., per la mancanza di una esplicita statuizione sulla sorte della già riconosciuta attenuante speciale in esito alla riqualificazione del fatto secondo l’imputazione originaria.

2.2 Il secondo ricorso risulta depositato il 13 maggio, reca la sottoscrizione del solo Z., con autenticazione dell’avv. Cinquepalmi (che aveva assistito con altro difensore l’imputato nel processo di appello), soggetto che pure ha depositato l’atto in cancelleria, secondo la relativa annotazione in sentenza. Va subito osservato in proposito che, irrilevante l’irregolarità dell’autenticazione perchè non richiesta dall’art. 582 c.p.p., l’espressa delega al deposito dell’atto conferita all’avv. Cinquepalmi ha consentito a quest’ultimo di assumere il ruolo di incaricato al deposito ai sensi della norma richiamata (SU, sent.

20300 del 22.4 – 27.5.2000; Sez. 6, sent. 7514 del 12-20.2.2009).

Questi i motivi:

1- violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità penale per ciascuno dei tre reati, perchè la Corte distrettuale, analizzando i singoli punti, avrebbe sistematicamente svalutato gli elementi legittimanti dubbi favorevoli all’imputato, risolvendoli con motivazione insoddisfacente, in particolare in ordine alla telefonata di 55 minuti, ai tempi di svolgimento dell’episodio, alla pregressa conoscenza tra i due ed alla conseguente valutazione della deposizione del teste a difesa C., alla provenienza della sim sottratta, in definitiva travisando e obliterando i fatti accertati "degni di legittimare un diverso convincimento, anche in termini dubitativi";

2- mancata assunzione di prove decisive, per la censurabilità sul piano scientifico e logico delle ragioni di diniego degli accertamenti sulla maglietta dello Z. e sui tamponi vaginali e dell’esame testimoniale del titolare del locale, afferente fatto nuovo e rilevante;

3- violazione di legge, "insufficienza" e "illogicità" della motivazione sul punto del diniego della continuazione tra tutti e tre i reati, essendo sufficiente la sola generica destinazione della sim sottratta all’uso illecito.

3. I primi due motivi di entrambi i ricorsi sono inammissibili perchè si risolvono nella anche dichiarata sollecitazione ad una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in questa sede di legittimità.

La Corte distrettuale ha posto a confronto le risultanze probatorie e le argomentazioni del primo Giudice anche con specifico riferimento alle deduzioni difensive (pag. 4 – 10), ha dato conto puntuale delle deduzioni di appello (10 – 16); si è quindi espressamente confrontata con tali deduzioni, affrontando i punti da quelle toccate e confrontandosi con le ragioni che le sostenevano, in particolare argomentando sui punti dei vari contatti telefonici, dell’attendibilità della persona offesa e della pregressa conoscenza (17 – 21), nonchè della cronologia temporale, della riferibilità all’imputato delle telefonate dal n. (OMISSIS) (21 – 24); ha quindi trattato gli spunti offerti dalla difesa nel contesto di una complessiva valutazione del fatto (pag. 25), per poi concludere con l’esame dettagliato delle richieste di rinnovazione del dibattimento, spiegandone la reiezione con motivazione specifica alle singole prove sollecitate.

All’esito di un tale approccio al processo che costituisce applicazione esemplare dell’adempimento dei doveri funzionali propri del giudice d’appello, la Corte distrettuale è pervenuta ad una serie di apprezzamenti, sui singoli punti e nella valutazione complessiva di tutti tali elementi probatori, che va motivatamente a sovrapporsi a quella, altrettanto dettagliata ed attenta, del primo Giudice, vi è quindi un doppio conforme ed argomentato apprezzamento di merito, che si consolida dopo l’esame puntuale di tutte le specifiche doglianze difensive ed è sorretto da una motivazione complessiva articolata, tutt’altro che apparente, immune dai soli vizi logici che rilevano in questa sede di legittimità, della contraddittorietà e della manifesta illogicità.

Risulta pertanto evidente come i ricordati motivi ripropongano censure di merito già disattese, risultando alfine in parte anche generici laddove neppure si confrontano con il complesso delle argomentazioni dei due giudici del merito sui vari punti rilevanti.

Il terzo motivo del primo ricorso è palesemente infondato: il "ritorno" all’imputazione originaria, di furto aggravato, ha ovviamente travolto ogni statuizione consequenziale alla qualificazione intermedia come peculato.

Il terzo motivo del secondo ricorso si risolve in una censura sostanzialmente di merito, laddove la Corte distrettuale aveva innanzitutto rilevato come la difesa non avesse introdotto alcun elemento per supportare la richiesta, dalle imputazioni non emergendo elementi autonomamente sufficienti a concretizzare il necessario originario medesimo disegno criminoso.

3.1 In sede di intervento orale, oggi il difensore ha dedotto di un possibile errore in fatto in cui entrambi i Giudici del merito sarebbero incorsi quanto ad una delle telefonate oggetto di argomentazione.

Si tratta di censura di stretto merito, mai dedotta nei due precedenti gradi di giudizio, proposta in termini del tutto generici e al di fuori dei casi e delle forme di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ulteriormente generica perchè neppure è stata affermata la decisività della circostanza ad inficiare l’autonomia residua delle due articolate e conformi motivazioni di merito.

4. L’inammissibilità dei motivi determina l’inammissibilità dei ricorsi, con la conseguente condanna dello Z. al pagamento delle spese processuali e della somma, equa in relazione al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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